Cerca | Aiuto | Mappa del sito
Pagina iniziale > Italiano

 Gli uffici e delegazioni
 

 

La delegazione per l'Unione Europea

  •   Organizzazione

  •   Ruolo e funzionamento

  •   Le risoluzioni europee

  •   La riserva d’esame parlamentare

L’Ufficio di valutazione delle scelte scientifiche e technologiche

 

Gli organi creati piu' di recente

 

 

Tali organi si sono sviluppati in seno al Parlamento negli ultimi vent’anni, per una sorta di processo di adattamento spontaneo a bisogni rimasti insoddisfatti. In linea di massima, si tratta di organi informativi e non di commissioni dalle competenze legislative, benché i loro poteri d’indagine tendano a somigliare a quelli delle commissioni.

Taluni di questi organi sono comuni alle due Assemblee, come l’Ufficio parlamentare delle scelte scientifiche e tecnologiche (legge dell’ 8 luglio 1983), l’Ufficio parlamentare di valutazione della legislazione (legge del 14 giugno 1996) e l'Ufficio di valutazione delle politiche di sanità pubblica (legge di finanziamento della previdenza sociale del 2003).

Altri organi esistono in modo simmetrico all’Assemblea nazionale ed al Senato : è così nel caso della Delegazione per l’Unione europea che partecipa all’esame dei progetti di atti comunitari ai sensi dell’articolo 88-4 della Costituzione nonché nel caso di delegazioni create più di recente.

Le Delegazioni o Uffici non sono create dalla legge organica o dal regolamento dell’Assemblea, ma tramite una legge ordinaria che completa a tal fine l’ordinanza del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle Assemblee parlementari.

In certi casi, questo nuovo tipo di organismi conduce, de facto se non de iure, a temperare il rigore della Costituzione che limita a sei il numero di commissioni permanenti.

La delegazione per l'Unione Europea

La legge n° 79-564 del 6 luglio 1979 ha creato in seno a ciascuna Assemblea una delegazione delle comunità europee. Due leggi ulteriori (n° 90-385 del 10 maggio 1990 e 94-476 del 10 giugno 1994) e due revisioni costituzionali (del 25 giugno 1992 e del 25 gennaio 1999) hanno progressivamente trasformato un mero organo informativo, spesso a posteriori, sugli affari comunitari, in una sorta di settima commissione permanente, interlocutore istituzionale del Governo sui progetti in corso di negoziato in seno all’Unione Europea.

All’Assemblea nazionale, come al Senato, la legge fissa a trentasei il numero di membri della Delegazione. Essi sono designati per ciascuna delle Assemblee in modo tale da garantire « una rappresentazione proporzionale dei gruppi politici e una rappresentazione equilibrata delle commissioni permanenti ». La Delegazione dell’Assemblea nazionale è eletta all’inizio della legislatura e per tutta la sua durata.

Nelle due Assemblee, l’Ufficio è composto da un Presidente, da quattro Vicepresidenti e da due segretari.

Le due Delegazioni possono tenere riunioni comuni.

Il ruolo ed il funzionamento delle Delegazioni sono stati profondamente modificati dalla legge costituzionale del 25 giugno 1992, precedente la ratifica del trattato di Maastricht e da quella del 25 gennaio 1999, precedente la ratifica del trattato d’Amsterdam. Tali revisioni hanno concesso un certo controllo parlamentare delle norme comunitarie in applicazione del nuovo articolo 88-4 della Costituzione che dispone :

« Il Governo sottopone all'Assemblea nazionale ed al Senato, non appena inviati al Consiglio dell'Unione Europea, i progetti o le proposte di atti delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano disposizioni di natura legislativa. Può inoltre sottoporre a tali organi altri progetti o proposte di atti nonché qualunque documento rilasciato da un'istituzione dell'Unione europea.

Conformemente alle modalità stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea, possono essere votate risoluzioni, all'occorrenza al di fuori delle sedute, sui progetti, le proposte o i documenti di cui al precedente comma ».

Le risoluzioni destinate a fornire al Governo il parere delle Assemblee, prima che i testi comunitari siano approvati dal Consiglio delle Comunità, costituiscono delle deliberazioni che non comportano un carattere vincolante. La procedura seguita per la loro approvazione è la seguente :

- le proposte d’atti comunitari nonché gli altri testi dell’Unione europea suscettibili di essere sottoposti al Parlamento sono consegnati dal Governo all’ufficio di ciascuna Assemblea.

- sono esaminate dalla Delegazione che adotta, per talune di queste risoluzioni, delle conclusioni sotto forma di proposta di risoluzione presentata da un relatore a nome della Delegazione. Ogni deputato ha anche la facoltà di presentare personalmente una proposta di risoluzione.

- tale proposta di risoluzione è inviata per esame ad una delle commissioni permanenti.

- qualora il Governo o il Presidente di un gruppo lo richiedesse, o se si tratta di una proposta di risoluzione presentata a nome della Delegazione, la commissione deve consegnare la propria relazione sulla proposta di risoluzione entro un mese dalla richiesta di parere.

- durante gli otto giorni successivi alla distribuzione della relazione della commissione sulla proposta di risoluzione, che si conclude a sua volta con una proposta di risoluzione, essa può essere iscritta all’ordine del giorno dell’Assemblea su richiesta del Presidente di gruppo, di un Presidente di commissione o dal Governo. La risoluzione approvata dall’Assemblea è trasmessa al Governo.

- se non è stata presentata alcuna richiesta d’iscrizione all’ordine del giorno, il testo approvato dalla commissione investita sul merito è ritenuto definitivo e trasmesso al Governo.

- in ogni caso, le risoluzioni adottate dall’Assemblea sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (edizione Leggi e Decreti).

La missione iniziale della Delegazione ha acquisito un nuovo ruolo : far conoscere il parere del Parlamento sulla legislazione comunitaria prima che essa sia approvata a Bruxelles.

Il ruolo d’istruzione sistematica delle proposte d’atti comunitari sottoposte all’Assemblea nazionale dal Governo è consacrato dalla procedura detta della « riserva d’esame parlamentare ». Il Governo si è impegnato a far sì che il Consiglio dei ministri dell’Unione europea non deliberi su progetti o proposte di atti comunitari prima che, allorquando ne è auspicato l’esame, siano stati oggetto di tale esame in sede di Assemblee, sotto una forma o un’altra.

Le risoluzioni approvate in applicazione dell’articolo 88-4 sono volte a chiarire l’azione del Governo, esprimendo la posizione delle Assemblee sui progetti o proposte di atti comunitari, all’elaborazione e all’approvazione dei quali partecipano i ministri.

  L’Ufficio di valutazione delle scelte scientifiche e technologiche

Questo organismo è stato creato dalla legge n° 83-609 dell’8 luglio 1983. La sua missione consiste nell’ « informare il Parlamento circa le conseguenze delle scelte di carattere scientifico e tecnologico al fine specifico di chiarire le sue decisioni » A tale scopo l’ «  Ufficio raccoglie informazioni, predispone programmi di studio e procede a valutazioni ».

L’ « Ufficio » soddisfa un bisogno d’informazione nel campo scientifico che i parlamentari esprimono da lungo tempo. Esso appartiene alla famiglia delle « Delegazioni ». Organismo comune all’Assemblea nazionale ed al Senato, è composto da otto deputati e da otto senatori titolari, ognuno dei quali è affiancato da un supplente. Tale numero sarà portato a diciotto deputati e diciotto senatori nel 2002 (legge n° 2000-121 del 16 febbraio 2000). La presidenza è esercitata alternativamente da un deputato e da un senatore.

Le richiesta di parere dell’Ufficio è riservata ai parlamentari che possono procedere tramite varie vie (Ufficio di presidenza, Presidente di gruppo, sessanta deputati o quaranta senatori).

L’Ufficio si rivolge ad un Consiglio scientifico costituito da quindici personalità (ventiquattro nel 2002). Su proposta di tale Consiglio, degli esperti possono coadiuvarli.

I relatori designati dall’Ufficio sono dotati di poteri d’indagine identici a quelli dei relatori finanziari.

L’Ufficio di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche, in meno di vent’anni di esistenza, ha pubblicato una cinquantina di relazioni che lo hanno reso un interlocutore riconosciuto dalla comunità scientifica. Ha garantito una relativa autonomia al Parlamento, in un ambito dove, fino ad allora, era risultato totalmente dipendente dall’informazione proveniente da fonti governative.

I principali temi trattati, spesso approfonditi da relazioni successive, sono stati l’energia, l’ambiente, le nuove tecnologie, le scienze della vita…

Gli organi creati piu' di recente

In ciascuna Assemblea, sono stati recentemente creati un ufficio comune alle due Assemblee e due delegazioni avente un oggetto specializzato :

L’Ufficio parlamentare di valutazione delle politiche sanitarie è stato istituito dalla  legge n° 2002-1487 del 20 dicembre 2002 di finanziamento della previdenza sociale per il 2003 (articolo 2) affinché informi il Parlamento circa le conseguenze delle scelte compiute in materia di sanità pubblica, al fine di chiarire le sue decisioni. A tale scopo, raccoglie informazioni, predispone programmi di studio e procede a valutazioni al fine di contribuire al follow-up delle leggi di finanziamento della previdenza sociale. E’ composto dai Presidenti delle commissioni dell'Assemblea nazionale e del Senato preposti agli affari sociali nonché dai relatori delle commissioni incaricate dell’assicurazione malattia conformemente alle leggi di finanziamento della previdenza sociale nonché da dieci deputati e dieci Senatori [vedi la composizione dell'Ufficio]

L’Ufficio è coadiuvato da un Consiglio di esperti composto da sei personalità, scelte per le loro competenze nel campo della sanità pubblica, e può anche richiedere il parere di professionisti della salute, di organizzazioni sindacali e professionali e di associazioni che intervengono nell’ambito della salute.

L’Ufficio è investito dall’Ufficio di presidenza dell’una o dell’altra Assemblea, o di sua inizativa o su richiesta del Presidente di gruppo, o su richiesta di sessanta deputati o di quaranta Senatori oppure da una commissione speciale o permanente.

- La Delegazione per i diritti delle donne e le pari opportunità fra uomini e donne, la cui missione è d’informare l’Assemblea circa la politica seguita dal Governo rispetto alle sue conseguenze sui diritti delle donne e sulle pari opportunità fra uomini e donne (legge n° 99-585 del 12 luglio 1999). Tale Delegazione può presentare delle raccomandazioni sui testi legislativi iscritti all’ordine del giorno e designare un rappresentante perché intervenga, a nome della delegazione, in seduta pubblica.

- La Delegazione per l’assetto e lo sviluppo sostenibile del territorio, incaricata di valutare le politiche in materia di assetto e di sviluppo del territorio e d’informare l’Assemblea circa l’elaborazione e l’esecuzione del programma generale dei servizi collettivi nonché sull’attuazione dei contratti-programma (legge n° 99-533 del 25 giugno 1999).