Le
procedure d’informazione e d’inchiesta
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L’Assemblea, nell’ambito della propria funzione legislativa, segnatamente esaminando il progetto di legge finanziaria ed il progetto di legge di finanziamento della previdenza sociale, contemporaneamente al voto dei testi, si informa e controlla l’azione del Governo. Oltre a tale processo continuo, inerente all’attività parlamentare, esistono procedure specifiche che si applicano o a livello di Assemblea stessa o a livello di commissioni oppure a livello di deputati tramite le loro interrogazioni a risposta scritta.
Le dichiarazioni del Governo
Al di fuori delle dichiarazioni previste all’articolo 49, comma primo, il Governo può, sia di propria iniziativa sia se vi è sollecitato, fare delle dichiarazioni davanti all’Assemblea, con o senza dibattito, al fine di esplicitare taluni aspetti della propria politica.
La discussione delle dichiarazioni con dibattito è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti che fissa il tempo complessivo assegnato ai gruppi, il Governo prende la parola all’inizio della seduta per comunicazione poi per ultimo per rispondere agli oratori.
Quando la dichiarazione del Governo non comporta dibattito, il Presidente può autorizzare un solo oratore a rispondere al Governo.
Le dichiarazioni del Governo non possono dar luogo ad una votazione
Le interrogazioni a risposta orale
Il diritto di interrogare il Governo è una prerogativa storica, riconosciuta dall’articolo 48, comma 2, della Costituzione : « Ogni settimana una seduta è riservata, con precedenza su ogni altra questione, alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo ».
Il Regolamento prevede che le sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni siano organizzate dalla Conferenza dei Presidenti.
Esistono vari tipi di interrogazioni a risposta orale, di natura un po’ diversa.
Istituite nel 1974, al di fuori del regolamento, il principio di tali interrogazioni è stato costituzionalizzato dalla revisione dell’agosto del 1995. Il 30 maggio 1974, nel suo primo messaggio al Parlamento, Giscard d’Estaing suggerì all’Assemblea nazionale di « riservare ogni mercoledì, all’inizio del pomeriggio, un’ora per delle domande di attualità che sarebbero poste a parità di tempo secondo una procedura da definirsi dalla maggioranza e dall’opposizione. Quindi chiederei al Primo Ministro e all’insieme dei ministri di essere presenti a questa seduta del mercoledì al fine di rispondere personalmente alle interrogazioni ».
Da allora, tale procedura, che ha subito numerosi ritocchi, si è imposta. L’inizio delle sedute del martedì e del mercoledì pomeriggio è dedicato, per un’ora o un’ora e cinque, alternativamente, ad interrogazioni poste dai deputati di ciascun gruppo, secondo un ordine di passaggio che conferisce successivamente a ciascun gruppo il vantaggio di porre la sua prima domanda – o la sua domanda se ha diritto ad una sola – all’inizio della seduta.
I principi organizzativi sono i seguenti :
- il tempo è ripartito fra i gruppi, tenendo conto della loro consistenza numerica, per cinque minuti o multipli di cinque minuti ;
- un’ora prima dell’inizio della seduta, ogni gruppo comunica un elenco che riporta unicamente il nome degli autori delle interrogazioni ed i ministri che questi ultimi chiedono di interrogare, nell’ordine auspicato di chiamata in seduta. Il tema non deve essere comunicato, il che conferisce a queste interrogazioni un carattere spontaneo. Si procede immediatamente all’informazione del Governo ;
- normalmente ogni interrogazione e la sua risposta devono « essere contenute» in un lasso di tempo di cinque minuti, la metà del tempo è assegnata all’autore dell’interrogazione, l’altra metà al ministro per la risposta che in sé non dà luogo a repliche. Si fa eccezione alla regola di limitazione del tempo solo per le risposte del Primo Ministro. Se non interviene ad ogni seduta, il Primo Ministro ha cura di rispondere alle interrogazioni che ritiene più importanti ed i suoi interventi contribuiscono a rafforzare l’interesse politico nonché mediatico di queste sedute.
Ritrasmesse dal canale France 3, le sedute di interrogazioni al Governo costituiscono uno dei momenti salienti della settimana parlamentare.
- Le interrogazioni a risposta orale senza dibattito
Il giorno e l’ora delle sedute dedicate alle interrogazioni senza dibattito hanno subito variazioni. In linea di massima, una mattinata a settimana è loro consacrata (tranne durante il periodo di esame del bilancio) in alternanza con le sedute d’iniziativa parlamentare. Consistono in un dialogo fra un deputato che ha preliminarmente consegnato un testo scritto che sviluppa sommariamente il proprio tema ed il ministro che gli risponde. Questi non sempre è il ministro « competente ». Una decisione del Consiglio Costituzionale del 24 gennaio 1964, ha ricordato che data l’indivisibilità del Governo, ogni suo membro, designato dal Primo Ministro, è qualificato per rispondere alle interrogazioni dei membri del Parlamento.
Il dialogo si svolge nel seguente modo : alcuni minuti per l’esposizione dell’interrogazione, risposta del ministro, replica eventuale, risposta eventuale del ministro. Il tempo complessivo della seduta è ripartito fra i gruppi a seconda della loro consistenza numerica, per un totale di 25 interrogazioni a seduta.
- Le interrogazioni con dibattito
Tale procedura, che all’Assemblea non è oggetto di un’applicazione regolare, consiste nell’organizzare un dibattito su iniziativa dei deputati, a partire dalle interrogazioni poste da un membro di ciascun gruppo su un tema comune prescelto dalla Conferenza dei Presidenti. Tali interrogazioni danno luogo ad una risposta da parte del Governo, in seguito alla quale intervengono gli oratori iscritti al dibattito, per un lasso di tempo stabilito dalla Conferenza dei Presidenti proporzionalmente all’importanza dei gruppi. Il Governo risponde in chiusura del dibattito.
Le commissioni permanenti
Sono il luogo d’elezione del controllo sul Governo, che esercitano continuativamente nel loro campo di competenza, segnatamente in occasione dell’esame dei testi di cui sono investite.
Procedono ad un controllo ancor più approfondito al di fuori del quadro legislativo. Esse infatti ricorrono ampiamente ad audizioni dei membri del Governo e, previa autorizzazione del loro ministro, dei funzionari. Possono altresì – ma ciò non potrebbe avvenire in seduta pubblica – invitare personalità appartenenti alla società civile, sia francesi che straniere. Tali audizioni possono derogare al principio di riservatezza dei lavori in commissione : le commissioni infatti hanno la possibilità di organizzare, secondo modalità di loro scelta, la pubblicità di tutta o di parte delle audizioni a cui procedono. I rappresentanti della stampa scritta e audiovisiva possono così essere invitati ad assistere a queste riunioni che peraltro sono, nella maggior parte dei casi, teletrasmesse sul canale interno.
L’esame della finanziaria costituisce l’occasione privilegiata per le commissioni di esercitare la propria funzione di controllo. Infatti ne sono tutte investite : la commissione delle finanze sul merito, le altre cinque per parere sugli stanziamenti dei dipartimenti ministeriali che rientrano nel loro rispettivo campo di competenza. In questo ambito, i relatori speciali – ossia i relatori designati dalla commissione delle finanze – svolgono un ruolo particolare in quanto sono dotati, in modo permanente, del potere di controllare, sui documenti e sul posto, l’uso degli stanziamenti iscritti nel bilancio. Il risultato delle loro indagini, come quelle dei relatori delle altre commissioni, figurano nelle relazioni pubblicate a nome della commissione.
Il concorso della Corte dei conti può essere sollecitato dalla commissione delle finanze affinché proceda a controlli della gestione dei servizi e degli organismi che sorveglia e, generalmente, secondo la formulazione utilizzata dalla Costituzione, per assistere il Parlamento « nel controllo dell’esecuzione delle leggi finanziarie » (Articolo 48, ultimo comma).
Fatti salvi questi poteri ordinari, si possono creare degli organi affinché esercitino un controllo o un’inchiesta in un ambito particolare : l’Assemblea può creare delle commissioni d’inchiesta ; ogni commissione può istituire delle missioni informative ed è altresì possibile che vi siano missioni comuni a più commissioni.
IL DIRITTO DI PETIZIONE
Le petizioni sono delle richieste o dei suggerimenti scritti, rivolte da una o più persone al Presidente di una delle Assemblee parlamentari. Il diritto di petizione, che esiste in modo quasi permanente dalla Rivoluzione francese, attualmente è definito ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle Assemblee parlamentari e dal loro Regolamento. Tuttavia l’esistenza di mezzi di ricorso che talvolta risultano più confacenti sia all’esterno dell’Assemblea nazionale che al suo interno, lasciano a questa procedura uno spazio relativamente esiguo.
Le petizioni ricevute dalla presidenza dell’Assemblea nazionale e suscettibili di essere registrate come tali sono trasmesse alla Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica. Le petizioni ritenute ammissibili sono iscritte in un ruolo generale ed esaminate, in linea di massima una a due volte a sessione, dalla commissione che, in applicazione del Regolamento, può prendere tre tipi di decisioni che danno luogo a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale : la mera archiviazione della petizione ; il suo rinvio ad un’altra commissione permanente, ad un ministro o al Mediatore della Repubblica ; la presentazione della petizione all’Assemblea.
Le commissioni d’inchiesta
Ai sensi dell’articolo 6 (§1, comma 2) dell’ordinanza del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle Assemblee parlementari, le commissioni d’inchiesta sono « costituite per raccogliere elementi di informazione sia su determinati fatti sia sulla gestione dei servizi pubblici o delle imprese pubbliche, al fine di sottoporre le loro conclusioni all’Assemblea che le ha create ». Tale creazione risulta dal voto di una proposta di risoluzione che « deve determinare con precisione sia i fatti che danno luogo ad inchiesta sia i servizi pubblici o le imprese pubbliche di cui la commissione deve esaminare la gestione » (Articolo 140, comma primo, del Regolamento).
Le commissioni d’inchiesta non possono comprendere più di trenta deputati designati proporzionalmente ai gruppi. Procedono, in sede di riunione costitutiva, alla designazione del loro Presidente e del loro relatore. Decidono altresì del carattere pubblico o segreto dei loro lavori. Come tutti i documenti parlamentari, la loro relazione è a disposizione del pubblico, a meno che l’Assemblea, costituita in comitato segreto, abbia deciso di non autorizzarne la pubblicazione (articolo 143 del Regolamento).
Le prerogative di cui dispongono sono importanti. I poteri dei loro relatori sono analoghi a quelli dei relatori speciali e la Corte dei conti può prestar loro ausilio. D’altro canto, qualunque persona di cui ritengano utile l’audizione è tenuta ad aderire alla convocazione.
Sono assoggettate a taluni vincoli : la loro durata è limitata a sei mesi ; non possono indagare su fatti che danno luogo a procedimenti giudiziari ; i loro membri sono tenuti a mantenere il segreto per i lavori che non rivestono un carattere pubblico.
La creazione di una commissione d’inchiesta dipende dall’accordo della maggioranza. Tuttavia è ammesso che ciascun gruppo possa ottenere, una volta all’anno, l’esame di una proposta di risoluzione presentata da uno dei suoi membri volta a creare una commissione d’inchiesta.
ALCUNE COMMISSIONI
D’INCHIESTA RECENTI
Dodicesima legislatura
(Dal 2002)
Commissione d'inchiesta sulle conseguenze sanitarie e sociali della canicola (ottobre 2003)
Commissione d'inchiesta sull’applicazione delle misure raccomandate in materia di sicurezza del trasporto marittimo di prodotti pericolosi o inquinanti e la valutazione della loro efficacia (luglio 2003)
Commissione d'inchiesta sulla gestione delle imprese pubbliche al fine di migliorare il sistema di presa decisionale (luglio 2003)
Commissione d'inchiesta sulle cause economiche e finanziarie della scomparsa di Air Lib (giugno 2003)
Commissione d'inchiesta sulla presenza del lupo in Francia e l’esercizio della pastorizia nelle zone di montagna (maggio 2003)
Rapporti delle commissioni d’inchiesta on line
Le missioni informative delle commissioni
L’articolo 145 del Regolamento dell’Assemblea nazionale dispone che le commissioni permanenti « possono affidare ad uno o più dei loro membri una missione informativa temporanea vertente, segnatamente, sulle condizioni di applicazione di una legislazione. Queste missioni informative possono essere comuni a più commissioni »
Questo quadro molto generico consente alle commissioni, se del caso a partire da una iniziativa comune a più commissioni, di svolgere le loro inchieste nei più svariati ambiti e tali missioni talvolta si sostituiscono al ruolo incombente alle commissioni d’inchiesta. I lavori di queste commissioni danno luogo alla redazione di una relazione informativa, la cui pubblicazione è autorizzata dalla o dalle commissioni che hanno preso l’iniziativa della creazione della missione. In tal modo, negli ultimi anni le commissioni permanenti hanno potuto, tramite la creazione di missioni informative, svolgere importanti inchieste (eventi in Ruanda, lotta al riciclaggio di denaro, revisione delle leggi bioetiche) sfociate, poi, in altrettante relazioni.
In vista di rafforzare il controllo del Parlamento sull’utilizzo dei fondi pubblici nonché l’efficacia della spesa pubblica, nel 1999 la commissione delle finanze si è dotata di una struttura innovativa ispirandosi ad esempi stranieri, specialmente al National Audit office britannico. Il ruolo principale della Missione di valutazione e di controllo (M.E.C.) che ha creato al suo interno e la cui peculiarità è di essere copresieduta da un deputato della maggioranza e da un deputato dell’opposizione, consiste nel valutare i risultati delle politiche pubbliche. Tale missione pubblica, ogni anno, una relazione su varie questioni definite alla luce dell’esame della legge finanziaria, con lo scopo di rafforzare il controllo che la commissione esercita sul Governo in questa occasione.
Il controllo dell’applicazione delle leggi
Alle commissioni permanenti spetta anche il controllo dell’applicazione delle leggi, controllo vertente non solo sulla pubblicazione ed il contenuto dei testi regolamentari come richiesto per l’attuazione dei testi legislativi, ma anche sulla cosiddetta « valutazione » delle leggi, vale a dire il vaglio degli effetti benefici o perversi, attesi o inattesi, di tale o tal’altra legislazione. Questo controllo si esercita, nella maggior parte dei casi, in occasione dei disegni o proposte di legge tendenti a riformare il dispositivo in questione.
Sono previste disposizioni particolari (già evocate : vedi il Controllo finanziario) concernenti il controllo della commissione delle finanze sull’impiego degli stanziamenti iscritti nel bilancio dei vari dipartimenti ministeriali e sui conti delle imprese pubbliche. Dal 1990, questa commissione procede allo studio sistematico dell’applicazione delle disposizioni fiscali, contenute dalle leggi finanziarie, e ogni anno pubblica una relazione sull’argomento.
Le interrogazioni a riposta
scritta
Formalmente l’interrogazione a risposta scritta è una richiesta di informazioni che un parlamentare rivolge ad un ministro circa un punto della sua amministrazione. La presentazione di un’interrogazione a risposta scritta è spesso dettata da un intento critico, ma sono vietate imputazioni di ordine personale.
Il ministro dispone di un mese, rinnovabile, per rispondere. Il testo dell’interrogazione e della risposta sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale (Edizione Dibattiti A.N. Domande).
L’informatizzazione del trattamento della procedura delle interrogazioni a risposta scritta consente di consultarle sulla banca dati Questa, stabilita dalla legislatura. Anche la Gazzetta ufficiale pubblica ogni anno un indice delle interrogazioni a risposta scritta.
Il numero annuo di interrogazioni a risposta scritta presentate dai deputati è dell’ordine di 15.000. Questa procedura riveste un’importanza particolare nell’ambito fiscale poiché è ammesso che i contribuenti si possano prevalere dell’interpretazione dei testi fiscali che il ministro ha dato in risposta ad un’interrogazione a risposta scritta, di conseguenza ciò consente alla dottrina amministrativa di esprimersi allo stesso titolo di un’istruzione o di una circolare. La banca dati delle interrogazioni a risposta scritta e delle risposte ministeriali è accessibile on line, sul sito internet dell’Assemblea nazionale, al seguente indirizzo : http://questions.assemblee-nationale.fr
Dal 1994, ogni settimana di sessione, i gruppi hanno la possibilità di selezionare fra le interrogazioni che non hanno ricevuto una risposta, una quota di interrogazioni – dette « interrogazioni scritte segnalate » - a cui il Governo si impegna a fornire una risposta entro dieci giorni.
IL CONTROLLO FINANZIARIO
L’Assemblea nazionale, inquadrata rispetto al proprio potere d’iniziativa, ha sempre tentato di sviluppare il controllo finanziario. Benché talune aspettative rimangano insoddisfatte, l’evoluzione recente delle pratiche registra, in questo campo, progressi innegabili. Il controllo finanziario che essa esercita ha ampliato, col passare degli anni, il proprio campo d’indagine. Gli strumenti di controllo si sono moltiplicati fino a costituire, al giorno d’oggi, una gamma ricca e svariata.
1. Il controllo finanziario si basa, preminentemente, sul potere di controllo del bilancio e sulla valutazione dei dati relativi all’esecuzione del bilancio. Da questo punto di vista, la molteplicità di documenti contabili trasmessi alla Commissione delle finanze dall’Assemblea nazionale consente un follow-up dettagliato del bilancio : situazione mensile degli stanziamenti e delle spese del bilancio generale, situazione comparativa mensile degli stanziamenti e delle spese di ciascun ministero, situazione semestrale degli stanziamenti impegnati, situazione mensile della riscossione del gettito dello Stato, situazione sintetica delle operazioni del Tesoro, ecc.
Questi dati sono completati dalle indagini a cui può procedere, eventualmente su documenti e sul posto, il relatore generale del bilancio, al quale incombe l’esame dei dati generali dell’esecuzione delle leggi finanziarie, nonché dalle informazioni che i relatori speciali della Commissione delle finanze hanno il diritto di ottenere nell’ambito dei poteri di indagine e di controllo che sono loro concessi, allo scopo di seguire e di controllare, in modo permanente, l’uso degli stanziamenti iscritti nel bilancio del dipartimento su cui sono incaricati di fare rapporto, in sede di esame del progetto di legge finanziaria dell’anno. A tal titolo, essi dispongono, in particolare, delle risposte ai questionari sul bilancio inviati ogni anno ai dicasteri in questione.
Il controllo del bilancio, si esercita altresì, avendo ricorso ai molteplici mezzi d’informazione di cui dispone, in modo più generale, il Parlamento. Così, col passare degli anni, la lista delle relazioni, dei bilanci o degli altri documenti per i quali il legislatore ha imposto al Governo l’obbligo di allegarli, secondo una periodicità variabile, ai progetti di legge finanziaria, si è notevolmente allungata. Gli allegati alla legge finaziaria iniziale, denominati « gialli » sono, in tal senso, spesso ricchi di insegnamenti. Nel contempo, le commissioni permanenti, segnatamente la Commissione delle finanze, hanno sviluppato la pratica delle relazioni informative prevista dal Regolamento dell’Assemblea nazionale, che, oltre alle audizioni, pubbliche o meno, a cui possono essere indotte a procedere, ha consentito di passare progressivamente dalla nozione di controllo a quella, più ampia, di valutazione.
L’esame delle leggi finanziarie di rettifica, comunemente chiamate « manovre » e presentate dal Governo nel corso dell’anno, fornisce anch’esso l’occasione di esercitare un controllo sull’esecuzione del bilancio dello Stato. La « manovra » tradizionale di fine anno costituisce, in tal senso, un momento privilegiato. Il Relatore della Commissione delle finanze dedica una parte cospicua della propria relazione agli stanziamenti ,che nel corso dell’anno, hanno avuto un impatto, per ogni dipartimento ministeriale, sull’importo delle dotazioni iniziali.
Infine, non si può certo non evocare la legge di esecuzione che, presentata al più tardi alla fine dell’anno seguente quello di esecuzione del bilancio, ha per oggetto di constatare i risultati finanziari di ogni anno civile e di approvare le differenze fra questi e le previsioni della legge finanziaria iniziale, modificata eventualmente dalle leggi finanziarie di rettifica. Alla relazione d’esecuzione consegnata dalla Corte dei conti si aggiunge, dal 1975, un questionario dettagliato alla Corte dei conti che consente al Relatore generale della Commissione delle finanze d’informare l’Assemblea nazionale circa lo stato definitivo d’esecuzione del bilancio di un anno.
2. Il controllo finaziario non si limita certo al classico controllo del bilancio. Nel corso degli ultimi trent’anni, il Parlamento ha dovuto affrontare uno sconvolgimento intervenuto nel campo delle finanze pubbliche in seguito all’emergenza del bilancio europeo, alle conseguenze finanziarie della politica di decentramento e all’ingente aumento della spesa sociale.
L’incremento delle finanze europee e la quota sempre più cospicua del contributo dello Stato al bilancio europeo hanno indotto il legislatore ad accrescere il proprio controllo in questo campo. Dal 1993, un articolo specifico della legge finanziaria iniziale e un dibattito distinto in sede di Assemblea nazionale sono dedicati all’importo del prelievo effettuato per la partecipazione della Francia al bilancio europeo.
Parimenti, la riforma sul decentramento ed i trasferimenti di competenze e di gettito fiscale che l’hanno accompagnata hanno reso l’esame delle finanziarie un’occasione privilegiata per l’esercizio da parte del Parlamento del diritto di seguito sull’evoluzione delle finanze degli enti locali.
Infine, l’importanza del « bilancio sociale della Nazione », superiore all’importo del bilancio statale, ha condotto ad introdurre nel testo Costituzionale una nuova categoria di leggi, le leggi di finanziamento della previdenza sociale – già esaminate nella seconda parte – la cui struttura e procedura d’esame sono state, in gran parte, ricalcate su quelle delle leggi finanziarie.