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 Le procedure di messa in causa
della responsabilità del Governo
 

La procedura dell’articolo 49, primo comma

La procedura dell’articolo 49, secondo comma

La procedura dell’articolo 49, terzo comma

 

Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della Costituzione, " – Il Governo determina e dirige la politica nazionale ". Il terzo comma del medesimo articolo precisa: " È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 49 e 50.

" Anche se l’articolo 20 della Costituzione dispone che il Governo è responsabile davanti al Parlamento, l’articolo 50 della Costituzione a cui rinvia, limita la sanzione soltanto alle votazioni dell’Assemblea nazionale : " Quando l’Assemblea Nazionale adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.

La Costituzione attribuisce unicamente all’ Assemblea nazionale, tramite votazione, la possibilità di rimettere in causa la responsabilità del Governo, la sua stessa esistenza. Ma, sotto la V Repubblica, la responsabilità del Governo dinnanzi all’Assemblea nazionale non è più un fattore d’instabilità, grazie alla maggioranza, ossia l’esistenza di una maggioranza che sostiene il Governo con i propri voti. Ciò non significa che le procedure per mettere in causa la responsabilità del Governo non vengano applicate: ad esempio quando, dopo la costituzione del Governo o periodicamente nel corso della sua esistenza, il Primo ministro fa una dichiarazione di politica generale o una dichiarazione sul programma (articolo 49, primo comma); o quando l’opposizione prende l’iniziativa di presentare una mozione di sfiducia per obbligare il Primo ministro ad esprimersi su tutta o parte della politica governativa (articolo 49, secondo comma); o quando, per ottenere il voto di un testo, il Primo ministro deve,impegnare la responsabilità del Governo, secondo una procedura precedentemente evocata (articolo 49, terzo comma).

La procedura dell’articolo 49, primo comma

Ai sensi di tale disposizione, "Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi all’Assemblea Nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale ". Da tali disposizioni sembrava derivare che il Primo Ministro avesse l’obbligo d’impegnare la responsabilità del Governo sul programma, mentre per la dichiarazione di politica generale tale procedimento non fosse vincolante ; ma tale interpretazione ha ceduto il passo ad una prassi secondo la quale l’impegno della responsabilità è facoltativo e di conseguenza nella maggior parte dei casi interviene sulla dichiarazione di politica generale.

Secondo l’articolo 152 del Regolamento dell’Assemblea nazionale, quando il Primo Ministro impegna la responsabilità del Governo in applicazione dell’articolo 49, primo comma, "la Conferenza dei Presidenti organizza il dibattito nelle condizioni previste  all’articolo 132 " : ossia determina il tempo di parola globale attribuito ai gruppi, e lo ripartisce proporzionalmente alla consistenza numerica dei gruppi. " Dopo la chiusura del dibattito, la parola può essere concessa per una dichiarazione di voto di una durata di quindici minuti all’oratore designato da ciascun gruppo e di una durata di cinque minuti agli altri oratori. Il Presidente pone ai voti l’approvazione del programma o della dichiarazione del Governo. – La votazione è emessa a maggioranza assoluta dei voti espressi  ".

La votazione è a scrutinio palese alla tribuna.

  La procedura dell’articolo 49, secondo comma

In base a tale disposizione, " L’Assemblea Nazionale mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d’una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea (…). Salvo nel caso previsto al comma sottostante (cioè in risposta all’impegno della responsabilità su un testo), un deputato non può firmare più di tre mozioni di sfiducia nel corso della medesima sessione ordinaria, e più di una nel corso della medesima sessione straordinaria ".

L’articolo 153 del Regolamento dell’Assemblea nazionale precisa che " La presentazione delle mozioni di sfiducia è constatata mediante la consegna al Presidente dell’Assemblea di un documento recante l’intestazione “Mozione di sfiducia” seguita dalla lista delle firme di almeno un decimo dei membri dell’Assemblea. Tale decimo è calcolato sul numero dei seggi effettivamente assegnati con arrotondamento, in caso di frazione, alla cifra immediatamente superiore." (cosí, quando sono assegnati 577 seggi, la cifra è 57,7, arrotondata à 58).- " Lo stesso deputato non può firmare più mozioni di sfiducia alla volta. Le mozioni di sfiducia possono essere motivate. A partire dalla presentazione, non può essere ritirata o aggiunta alcuna firma. Il Presidente notifica la mozione di sfiducia al Governo, la fa affiggere e ne dà conoscenza all’Assemblea al momento della sua prima seduta successiva La lista ne varietur dei firmatari è pubblicata nel resoconto integrale ".

L’articolo 49, comma 2, della Costituzione prevedendo che " La votazione non può aver luogo prima di 48 ore dalla presentazione della mozione ", l’articolo 154, primo comma, del Regolamento dell’Assemblea nazionale precisa che " La Conferenza dei Presidenti fissa la data di discussione delle mozioni di sfiducia, che deve avere luogo al più tardi il terzo giorno di seduta successivo allo scadere del termine costituzionale ". Le condizioni d’organizzazione del dibattito sono le stesse del dibattito su una dichiarazione di politica generale dell’articolo 49, primo comma, della Costituzione.

La specificità dell’articolo 49, secondo comma, della Costituzione, consiste nelle modalità d’adozione della mozione di sfiducia: " Si tiene conto soltanto dei voti favorevoli alla mozione di sfiducia, che deve essere approvata a maggioranza dei componenti l’Assemblea Nazionale ". Di conseguenza, l’articolo 154, comma 6, del Regolamento dell’Assemblea nazionale precisa che " I soli deputati favorevoli alla mozione di sfiducia partecipano allo scrutinio, che ha luogo conformemente alle disposizioni dell articolo 66, paragrafo II ", cioè alla tribuna, per 45 minuti. Si presume che tutti i deputati che non prendono parte al voto approvino il Governo, ivi compresi quelli che in condizioni " ordinarie ", si sarebbero semplicemente astenuti.

La procedura dell’articolo 49, terzo comma

Come già visto precedentemente, tale disposizione collega l’impegno di responsabilità  con il procedimento legislativo: quando il Primo ministro impegna la responsabilità del Governo sul voto di un testo, il testo è " considerato come adottato " a meno che venga presentata  e votata una mozione di sfiducia  ai sensi del secondo comma (vedi supra).

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