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 Leggi di carattere specifico
 

 

La legge finanziaria

Le leggi di finanziamento della previdenza sociale

Le leggi di ratifica

Le leggi costituzionali

 

Oltre alle leggi di carattere organico e a quelle dette di (autorizzazione), già succitate, la Costituzione tratta in modo specifico alcune altre leggi: due leggi che vengono votate ogni anno dal Parlamento : ossia la Finanziaria (articolo 47 della Costituzione) e la legge per il finanziamento della Previdenza Sociale (articolo 47-1) ; ed altre leggi, che, come si è detto, occupano una parte non trascurabile del lavoro del Parlamento ossia le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati o convenzioni internazionali (articolo 53, primo comma) ; ed infine, le leggi Costituzionali, attraverso le quali, il Parlamento esercita il proprio potere costituente (articolo 89).

La legge finanziaria

La finanziaria, solitamente chiamata in francese" budget ", autorizza la percezione delle imposte ed delle altre risorse dello Stato e definisce le spese generate dalle sue attività. L’anno finanziario comincia il 1 gennaio, per cui la finanziaria deve essere promulgata al più tardi il 31 dicembre dell’anno precedente. Di conseguenza il procedimento d’adozione deve seguire un iter vincolante in cui il ruolo maggiore del Governo ed il rispetto imperativo dei tempi predominano.

Dal 2005, un’ordinanza del 1 agosto 2001, recante legge organica, sostituisce l’ordinanza del 2 gennaio 1959. Regolamenta il contenuto, la procedura d’elaborazione, le modalità di presentazione, di discussione e d’esecuzione delle finanziarie. Tali disposizioni si applicano egualmente alle leggi finanziarie di rettifica, aventi per oggetto una modifica della finanziaria annuale ,note in francese con il nome di " collectif" (in italiano « manovra »). Le caratteristiche precipue della finanziaria sono le seguenti:

In materia di leggi finanziarie, il Governo ha un " monopolio " definito dall’articolo 37 dell’ordinanza recante legge organica del 2 gennaio 1959. " Sotto l’autorità del Primo ministro, il ministro delle finanze predispone i progetti di legge finanziaria che sono approvati in Consiglio dei ministri ". L’iniziativa parlamentare è esclusa in questa fase: non ci possono essere proposte di leggi finanziare, ma esiste il diritto di emendamento, entro certi limiti.

Il progetto di legge finanziaria è presentato, in primo luogo, all’Assemblea nazionale, in virtù del principio di priorità finanziaria enunciato all’articolo 39 della Costituzione.

I crediti aperti dalla legge finanziaria sono raggruppati secondo missioni, ciascuna delle quali raggruppa una serie di programmi volti ad una politica pubblica ben definita.

L’Assemblea nazionale dispone di quaranta giorni, dalla presentazione del progetto per pronunciarsi in prima lettura (articolo 47, secondo comma, della Costituzione). Qualora non si sia pronunciata in prima lettura nel detto termine, il Governo investe il Senato del testo inzialmente presentato, modificato, se del caso dagli emendamenti votati dall’Assemblea e accettati dal Governo. Il Senato deve, nella fattispecie, decidere entro un termine di quindici giorni. Tuttavia, se l’Assemblea nazionale si è pronunciata nel predetto termine (quaranta giorni), il Senato dispone, a sua volta, di venti giorni per pronunciarsi.

Fatti salvi gli emendamenti, sempre numerosi, occorrono, talvolta, centinaia di votazioni per adottare le previsioni di entrate del bilancio generale, una ventina per i bilanci allegati e categorie di conti speciali.

Il procedimento della finanziaria non comporta la" navette ". Dopo una sola lettura in ogni Assemblea, o se il Senato non si è pronunciato in prima lettura entro il termine impartito, il progetto può essere esaminato in base alla procedura d’urgenza, ossia nell’ambito di una commissione mista paritetica convocata dal Governo (articolo 40 dell’ordinanza del 1 agosto 2001).

Qualora il Parlamento non si sia pronunciato entro un termine di settanta giorni,- e questo ovviamente esclude il caso di rigetto- le disposizioni del progetto possono essere emanate con ordinanza.

Qualora la legge finanziaria non sia stata presentata in tempo utile, per essere promulgata prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, il Governo può richiedere al Parlamento la votazione sulla prima parte della legge finanziaria (le entrate) oppure la votazione di una legge speciale che l’autorizza a percepire le imposte esistenti.

La legge finanziaria, nella maggior parte dei casi, è sottoposta al controllo del Consiglio Costituzionale, che deve pronunciarsi entro un temine molto breve, in quanto la legge finanziaria deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al più tardi il 31 dicembre, onde evitare problemi di continuità nel percepimento delle imposte autorizzate annualmente all’articolo primo.

A seguito dell’adozione della legge organica n° 2001-692 del 1 agosto 2001 relativa alle leggi finanziarie, tutto il procedimento è profondamente modificato, a cominciare dalla legge finanziaria per il 2006 esaminata nel 2005.

Le leggi di finanziamento della previdenza sociale

Questa categoria di leggi, è stata creata dalla legge Costituzionale del 22 febbraio 1996. La Costituzione non prevedeva alcun procedimento annuo che determinasse le condizioni generali dell’equilibrio finanziario della Previdenza Sociale, mentre le somme in gioco sono superiori a quelle delle leggi finanziarie. Sono stati modificati tre articoli:

- l’articolo 34, che definisce il campo della legge. Il Parlamento, già competente per "determinare i principi fondamentali (…) della Previdenza sociale", lo è ora per "determinare le condizioni generali del suo equilibrio finanziario " e per fissare, tenendo conto delle previsioni delle entrate, "gli obiettivi di spesa" ;

- l’articolo 39 dove, al secondo comma, la tradizionale priorità d’esame da parte dell’Assemblea nazionale per la finanziaria viene estesa ai disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale;

- l’articolo 47, sdoppiato nel 47-1, che impone all’Assemblea nazionale, per la prima lettura, dei termini d’esame più brevi rispetto alla legge finanziaria: venti giorni anziché quaranta dalla presentazione del progetto. Il termine per il Senato rimane invariato : quindici giorni. Il termine totale è di cinquanta giorni (anziché settanta) ; se non è rispettato, " le disposizioni del progetto possono essere emanate con ordinanze ".

La legge organica del 22 luglio 1996 ha confermato che la votazione delle leggi finanziarie è annuale e specificato che gli emendamenti non conformi all’obiettivo della legge sono inammissibili.

La discussione della legge finanziaria, cosí come quella di finanziamento della Previdenza sociale, sono due momenti forti dell’attività dell’Assemblea nazionale. L’Assemblea, non solo, infatti, vota disposizioni, le cui conseguenze (finanziarie, economiche, fiscali, sociali) sono spesso di grandissima portata, ma partecipa altresí alla funzione di controllo, spesso inseparabile dalla funzione legislativa, ma che se ne distingue per via di procedure specifiche.

Le leggi di ratifica

Ai sensi dell’articolo 52 della Costituzione, il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati. Tuttavia, l’articolo 53 della Costituzione prevede che " Il trattati di pace, i trattati di commercio, i trattati o accordi relativi alla organizzazione internazionale, quelli che impegnano le finanze dello Stato, quelli che modificano disposizioni di natura legislativa, quelli relativi allo stato delle persone e quelli che comportano cessione, scambio o annessione di territori non possono essere ratificati o approvati se non in base ad una legge. ". In pratica, fatto salvo il ricorso al referendum, tali disposizioni fanno sí che un gran numero di trattati ed accordi conclusi dalla Francia vengano presentati al Parlamento, prima della loro entrata in vigore. Gli accordi conclusi dall’Unione europea sono presentati al Parlamento allorquando intervengono in un campo di competenza condiviso tra l’Unione e gli Stati membri.

All’Assemblea nazionale, tutti gli accordi e trattati sono sistematicamente deferiti alla Commissione Affari Esteri, che esamina circa una quarantina di accordi ogni anno. L’esame in commissione è assai simile a quello di un disegno di legge " normale " a parte il fatto che il testo non può essere emendato. Assai spesso i progetti sono adottati all’unanimità in commissione, ma talvolta la commissione rinvia la propria decisione o addirittura rigetta il progetto o ne ottiene l’aggiornamento.

L’aggiornamento del progetto è una procedura specifica all’esame dei trattati ed accordi internazionali (articolo 128 del Regolamento). Tale procedimento permette di rinviare la discussione d’un accordo internazionale, pur senza però, rigettarlo formalmente. Si adatta alle circostanze in cui i deputati considerano che l’approvazione deve essere subordinata a condizioni al di fuori dell’oggetto dell’accordo. 

Nella maggior parte dei casi, le autorizzazioni di ratifica sono sottoposte ad una procedura d’esame semplificata. Ai sensi dell’articolo 107 del Regolamento, cosí come risulta dalla modifica attuata nel marzo 1998, tali progetti possono essere direttamente votati senza che nessun oratore si esprima, salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti. Tali disposizioni non limitano in alcun modo le competenze dell’Assemblea poichè da un lato, vi è stato un esame in sede di Commissione e d’altro lato i Presidenti di gruppo, possono opporsi alla procedura d’esame semplificato.

Le leggi costituzionali

In base al Regolamento (articolo 126, primo comma), " i progetti e le proposte di legge recanti revisione della Costituzione sono esaminati, discussi e votati secondo il procedimento legislativo ordinario, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell’articolo 89 della Costituzione. Essi non possono essere oggetto del procedimento di esame semplificato ".

L’articolo 89, secondo comma, precisa che " Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dalle due assemblee nell'identico testo", il che significa che la procedura di commissione mista paritetica non può essere qui utilizzata. Nel caso di un progetto di revisione, il testo che deve essere presentato al Congresso Parlamentare o sottoposto a referendum, a seconda della scelta del Presidente della Repubblica, deve essere stato previamente votato nell’identico testo dalle due assemblee.