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Modalità d’intervento
del Governo nel procedimento legislativo
 

 

Le inammissibilità

 

La votazione bloccata

 

Il Governo impegna la propria responsabilità sulla votazione di una testo

 

 

Il Governo può intervenire in ogni fase del procedimento legislativo, grazie alle modalità definite dalla Costituzione o dal Regolamento. Talune delle quali sono state sopra menzionate.

Il governo avvia e " nutre " i dibattiti presentando dei disegni di legge, grazie al proprio diritto d’iniziativa (articolo 39, primo comma, della Costituzione) ed utilizzazndo il diritto di emendamento  (articolo 44, primo comma). Per i testi provenienti dalle commissioni miste paritetiche, sono messi in discussione soltanto gli emendamenti da Lui accettati (articolo 45, terzo comma, della Costituzione). E generalmente –anche se tale disposizione è utilizzata raramente - il Governo può opporsi all’esame di qualsiasi emendamento che non sia stato anteriormente sottoposto all’esame della Commissione (articolo 44, secondo comma, della Costituzione).

Ha la possibilità di determinare il calendario d’adozione dei progetti, poiché ha priorità  nel fissare l’ordine del giorno (articolo 48, primo comma, della Costituzione).

Può accellerare i dibattiti (dichiarazione d’urgenza - articolo 45, secondo comma, della Costituzione) o invece lasciar seguirne il corso (non convocazione d’una commissione mista paritetica).

Può concluderli, o convocando una commissione mista paritetica e rivolgendo una richiesta all’Assemblea nazionale, ed in caso di insuccesso di quest’ultima può " decidere definitivamente " (articolo 45, quarto comma, della Costituzione), o impegnando la propria responsabilità su un testo (articolo 49, terzo comma). Nell’ultimo caso, " il dibattito viene immediatamente sospeso per ventiquattr’ore. " (articolo 155-1 del Regolamento) nell’attesa di una eventuale presentazione d’una mozione di sfiducia (vedi dopo).

Può sospenderli o farli cessare definitivamente (ritiro del disegno di legge prima dell’adozione definitiva -articolo 84, primo comma, del Regolamento- o ritiro dell’ordine del giorno).

Il Governo, con autorizzazione del Parlamento, può altresí, " emanare con ordinanze, entro un termine limitato, dei provvedimenti che rientrerebbero normalmente nella competenza della legge " (articolo 38, primo comma della Costituzione). In tale ipotesi, l’intervento nel procedimento legislativo fa sí che il Governo si sostituisca al Parlamento. Tale procedura è regolarmente utilizzata per testi d’importanza assai diversa.

Le procedure che seguono rivestono particolare importanza.

Le inammissibilità

Possono essere d’ordine legislativo (articolo 41 della Costituzione) o finanziario (articolo 40 della Costituzione).

Il Governo può opporre l’inammissibilità dell’articolo 41 alle proposte di legge o agli emendamenti che non rientrano nel campo della legge, o che sono contrari ad una delega dell’articolo 38. In caso di disaccordo tra Governo e Presidente dell’Assemblea, il Consiglio Costituzionale " decide nel termine di otto giorni ".

Tale procedura è poco utilizzata, in quanto il Governo ha sempre la possibilità, dopo l’adozione della legge di far constatare dal Consiglio Costituzionale che talune delle disposizioni sono di natura regolamentare e di conseguenza, se lo auspica, può procedere alla loro modifica tramite decreto.

L’inammissibilità dell’articolo 40

"- Le proposte e gli emendamenti formulati dai membri del Parlamento non sono ammissibili quando la loro adozione abbia per conseguenza sia una diminuzione delle entrate sia la creazione o l'aggravamento di un onere pubblico.". Esiste una differenza nella procedura applicabile alla valutazione dell’ammissibilità finanziaria di proposte di legge o emendamenti. Quest’ultimi, se esiste al momento della loro presentazione un dubbio sulla loro ammissibilità, vengono presentati al Presidente della commissione Finanze, che esercita un controllo severo. Invece, l’inammissibilità delle proposte di legge, può essere pronunciata " dalla Delegazione competente dell’Ufficio di Presidenza solo se " è evidente ". Ma, se nel corso del procedimento legislativo, si oppone ad una proposta (o a una relazione) l’inammissibilità dell’articolo 40, il controllo questa volta dovrà essere effettuato dall’Ufficio di Presidenza della commissione Finanze.

Non si ammette compensazione né tra spese ed entrate (una proposta volta ad aumentare le spese è inammissibile anche se il suo autore propone simultaneamente di aumentare le entrate, creando, ad esempio, una nuova imposta o aumentando un contributo sociale), né tra le spese (un deputato non può proporre l’aumento di un spesa riducendone un’altra). La riduzione di un’entrata può essere compensata dalla creazione di una nuova, soltanto se si rispettano tre condizioni: occorre che la nuova entrata sia reale, che vada a vantaggio della medesima collettività e che la compensazione sia immediata.

La proposta di legge o l’emendamento giudicati inammissibili non saranno distribuiti.

La votazione bloccata

L’articolo 44, terzo comma, della Costituzione, permette al Governo di richiedere all’Assemblea investita di pronunciarsi " mediante un solo voto su tutto o parte del testo in discussione con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo ".

Il Governo delinea il testo per il quale chiede una votazione unica, solitamente chiamata votazione bloccata. In tal senso, l’articolo 44, terzo comma, può essere assimilato all’articolo 49, terzo comma, che parimenti si basa su una serie di disposizioni imposte dal Governo e di emendamenti da lui eventualmente accettati. L’obiettivo è obbligare i deputati ad una scelta binaria, senza soluzioni intermedie : rifiuto o accettazione di un testo nella versione auspicata dal Governo. Ma la votazione bloccata è limitata a quegli emendamenti già discussi nelle condizioni previste dal Regolamento.

Il Governo impegna la propria responsabilità sulla votazione di un testo

L’articolo 49, terzo comma, della Costituzione permette al Primo ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, di impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all'Assemblea Nazionale sulla votazione di un testo. In tal caso il testo è considerato adottato, salvo che una mozione di sfiducia, presentata nel termine di 24 ore, sia votata a maggioranza dei membri facenti parte dell’Assemblea. La responsabilità può essere impegnata anche solo su una parte del testo e tale impegno può essere presentato in qualunque momento del dibattito, ivi compreso in apertura. Tale procedimento ha quale effetto l’immediata sospensione dell’esame del testo 

Entro il termine di venti quattro ore dal impegno delle responsabilità del Governo i deputati possono consegnare al Presidente de l’Assemblea una mozione di sfiducia. Conformemente all’articolo 49, secondo comma, della Costituzione, tale mozione è ammissibile solo se è firmata da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea nazionale (ossia, attualmente, 58 deputati, il numero di seggi effettivamente assegnati essendo di 577).

Vi sono due ipotesi possibili :

- se entro la fine del predetto termine, non è stata presentata nessuna mozione di sfiducia, l’Assemblea prende atto dell’adozione del testo nel contenuto definito dal Governo.

- se è stata presentata una mozione di sfiducia, questa verrà discussa secondo le condizioni previste dalla Costituzione e dal Regolamento (vedi Parte terza).

L’adozione della mozione di sfiducia comporterebbe per il Primo ministro l’obbligo di presentare le dimissioni del Governo, e sussidiariamente, il rigetto del testo, ma dal 1958 ad oggi, ai sensi dell’articolo 49, terzo comma, della Costituzione, il caso non si è mai presentato. Il rigetto della mozione di sfiducia ha le stesse conseguenze della non presentazione: il testo è " considerato come adottato " dall’Assemblea nazionale.