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L’Ufficio Presidenza è l’organo collettivo sul quale vige l’autorità del presidente e il cui compito è la gestione della vita interna e quello di dirigere i lavori dell’Assemblea nazionale.
Composizione (composizione attuale)
L’Ufficio Presidenza comprende 22 membri: Il Presidente; 6 vice-presidenti; 3 questori; 12 segretari.
Il Presidente (vedi qui di seguito), che veniva rieletto annualmente dal 1875 al 1958, viene ora eletto per la durata della legislatura (articolo 32 della Costituzione).
Tutti gli altri membri sono eletti ogni anno all’apertura della sessione ordinaria, in ottobre. Secondo l’articolo 10, comma 2, del Regolamento dell’Assemblea nazionale, la composizione dell’Ufficio presidenza deve cercare di " riflettere al massimo (…) la configurazione politica dell’Assemblea ", senza che venga richiesta una proporzionalità rigorosa. Quando vi sono tante candidature per altrettanti seggi, come avviene in genere, la designazione non richiede alcuno scrutinio.
Attribuzioni
Due di queste sono direttamente definite dalla Costituzione:
- l’articolo 26, comma 2, subordina alla propria autorizzazione qualunque misura di arresto o qualunque misura restrittiva della libertà che venga presa contro un deputato.
- l’articolo 89, comma 3, prevede che in caso di revisione della Costituzione, l’Ufficio Presidenza del Congresso sia quello dell’Assemblea nazionale
L’Ufficio Presidenza detiene una competenza generale di direzione dell’Assemblea. Ha " tutti i poteri per risolvere (le sue) delibere e per organizzare e dirigere i suoi servizi" (articolo 14, comma primo, del Regolamento). Alcune attribuzioni sono esercitate individualmente: i vice-presidenti fanno le veci e rappresentano il Presidente ; i questori (vedi qui di seguito) sono incaricati della gestione amministrativa e finanziaria; i segretari controllano le operazioni di voto.
Collegialmente, spetta all’Ufficio presidenza rappresentare l’Assemblea nelle manifestazioni esterne, di interpretare e di applicare il Regolamento, di risolvere i principali incidenti di seduta, di assicurare la « par condicio » nella comunicazione audiovisiva. L’organizzazione dei servizi e lo statuto del personale sono oggetto di delibere dell’Ufficio presidenza.
I comitati dell’Ufficio di presidenza
Per preparare alcune decisioni dell’Ufficio di presidenza, è d’uso istituire alcuni comitati nel suo interno.
Attualmente esistono sei comitati.
Attualmente esistono sei comitati.
Durante la XIIa Legislatura questi riguardavano :
- l’applicazione dello statuto del deputato,
- la comunicazione,
- le attività internazionali,
- questioni che riguardano le sedute parlamentari,
- l’esame della fattibilità finanziaria delle proposte di legge,
- gruppi di studio
Durante la XIIIa Legislatura riguardano :
- la comunicazione audiovisiva e la stampa,
- l’applicazione dello statuto del deputato,
- gruppi di studio e questioni che riguardano le sedute parlamentari,
- le attività internazionali,
- l'informatica e le nuove tecnologie,
- l’esame della fattibilità delle proposte di legge.
Ognuno di questi comitati è presieduto da un vice-presidente che fa rapporto di fronte all’Ufficio presidenza delle conclusioni della sua delega.
L’Ufficio presidenza si riunisce una volta al mese. Ogni riunione è seguita dalla pubblicazione, nel Feuilleton e sul sito Internet dell’Assemblea, di un resoconto, in parte pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente dell’Assemblea
nazionale
La Costituzione della Quinta Repubblica ha stabilito per il Presidente dell’Assemblea nazionale, la durata, facendolo eleggere per i cinque anni della legislatura (articolo 32 della Costituzione), mentre durante la quarta Repubblica, era eletto all’inizio di ogni sessione annualmente. Se ha perso alcune prerogative –in particolare, durante il periodo ad interim del Presidente della Repubblica, dove ha ceduto il posto al Presidente del Senato – il Presidente dell’Assemblea nazionale ha preso il posto di quest’ultimo alla presidenza del congresso del parlamento a Versailles in caso di revisione della Costituzione. I due Presidenti condividono varie prerogative costituzionali: potere di nomina, diritto di deferire e devono inoltre essere consultati in alcune circostanze.
- I due Presidenti nominano ognuno tre membri del Consiglio costituzionale (articolo 56, comma primo, della Costituzione); ognuno di essi designa anche una personalità nominata al Consiglio superiore della magistratura (articolo 65, comma 3, della Costituzione).
- I Presidenti hanno la facoltà di adire il Consiglio costituzionale per i testi adottati dal Parlamento prima della loro promulgazione (articolo 61, comma 2, della Costituzione) o di un trattato internazionale che comporti una clausola contraria alla Costituzione (articolo 54 della Costituzione). La quinta Repubblica ha quindi conferito ai presidenti delle Camere un ruolo inedito di difensori della Costituzione, ampliando in tal modo la loro funzione.
- I Presidenti delle due assemblee vengono obbligatoriamente consultati in caso di scioglimento delle Camere (articolo 12, comma primo, della Costituzione), quando il Presidente della Repubblica decide di applicare l’articolo 16, o nel caso previsto dall’articolo 28, comma 3, in cui il Primo ministro decide di prolungare il numero di giorni di seduta.
Il Presidente dell’Assemblea nazionale è, tra l’altro responsabile della sicurezza interna e esterna dell’Assemblea (articolo 13, comma 2, del Regolamento dell’Assemblea nazionale).
Presidente dell’Ufficio Presidenza e della Conferenza dei Presidenti, è l’unico abilitato a " fare le comunicazioni" dell’Assemblea nazionale (articolo 13, comma 3, del Regolamento), in particolare autentificando il risultato delle delibere, redigendo il bilancio di ogni sessione e difendendo le prerogative dell’Assemblea.
I PRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA
Dalla prima presidenza di Jean-Sylvain Bailly del 17 giugno 1789, l’Assemblea ha conosciuto 240 personalità che si sono succedute " au perchoir "(il trespolo), per riprendere l’immagine comunemente utilizzata per indicare il banco della presidenza.
Questa cifra alta è dovuta alla prassi utilizzata durante le assemblee rivoluzionarie; queste giudicarono utile sostituire il titolare dell’incarico ogni quindici giorni: ed è cosi che l’Assemblea costituente, l’Assemblea legislativa, la Convenzione, il Consiglio dei Cinquecento e il Corpo legislativo hanno visto succedersi per i quindici anni della loro esistenza ben 188 presidenti.
Possiamo constatare che durante la Quinta repubblica fu scelta la via opposta : si decise infatti di eleggere il Presidente all’inizio della legislatura per la durata di quest’ultima, ossia, normalmente, per cinque anni. Il Presidente dell’Assemblea, quindi, al quale la Costituzione attribuisce poteri significativi, gode inoltre di una posizione che supera i poteri conferitegli dalle sue funzioni e svolge un ruolo particolare nel funzionamento delle istituzioni.
Tra coloro che hanno esercitato questo incarico, esistono molti nomi celebri, tra i quali, a parte Bailly possiamo citare Talleyrand, Sieyès, l’abbate Grégoire, Mirabeau, Condorcet, Danton, Robespierre, Saint-Just, Lazare Carnot, Cambacérès, Chénier, Lucien Bonaparte, Royer-Collard, Gambetta, Edouard Herriot...
Dal 1958, la poltrona è stata successivamente occupata da: Jacques Chaban-Delmas (dicembre 1958 - giugno 1969), Achille Peretti (giugno 1969 - aprile 1973), Edgar Faure (aprile 1973 - aprile 1978), Jacques Chaban-Delmas (aprile 1978 - maggio 1981), Louis Mermaz (luglio 1981 - aprile 1986), Jacques Chaban-Delmas (aprile 1986 - maggio 1988), Laurent Fabius (giugno 1988 - gennaio 1992), Henri Emmanuelli (gennaio 1992 - aprile 1993), Philippe Séguin (aprile 1993 - aprile 1997), Laurent Fabius (giugno 1997 - marzo 2000), Raymond Forni (29 marzo 2000 - 18 giugno 2002), Jean-Louis Debré (25 giugno 2002 - 4 marzo 2007), Patrick Ollier (2007), Bernard Accoyer (da giugno 2007).
I Presidenti dell'Assemblea nazionale
Nello svolgimento dei dibattiti, il Presidente, o il suo supplente (uno dei vice-presidenti) qualora necessario, svolge un ruolo ben definito all’articolo 52 del Regolamento: " Il presidente apre la seduta, dirige le delibere, fa osservare il regolamento, mantiene l’ordine e in qualunque momento puo’ sospendere o togliere la seduta "
I Presidenti incarnano e rappresentano l’Assemblea nazionale all’esterno. Da circa quindici anni circa è aumentata l’importanza delle relazioni internazionali nella loro attività. Ricevono numerose personalità e delegazioni estere. Dal giugno 1993, rifacendosi ad una tradizione interrotta con la visita nel 1919 di Woodrow Wilson, Presidente degli Stati Uniti, i capi di Stato e di governo stranieri sono stati ricevuti non solo all’Hôtel de Lassay e a Palazzo Borbone, ma in aula, dove nessun Presidente della Repubblica francese è entrato dal 1875. La Costituzione del 1958 vieta inoltre al Presidente della Repubblica di rivolgersi direttamente alle assemblee; comunica con esse tramite messaggi che fa leggere ma che non danno luogo ad alcun dibattito (articolo 18).
La Conferenza dei Presidenti, la cui creazione risale al 1911, interviene principalmente per fissare il calendario dei lavori dell’Assemblea.
A differenza dell’Ufficio Presidenza, non è eletta direttamente dai deputati. Ne fanno parte di diritto : il Presidente dell’Assemblea nazionale che convoca " la Conferenza " e la presiede; i sei vice-presidenti; i presidenti delle sei commissioni permanenti e, eventualmente, una commissione speciale ; i presidenti dei gruppi, ai quali è attribuito, in caso di voto, " un numero di voti pari al numero dei deputati del loro gruppo " (articolo 48, comma 7, del Regolamento); ma i voti sono rari in Conferenza dei Presidenti. Partecipa anche il Relatore generale della commissione delle finanze e, dal 1995, il Presidente della Delegazione per l’Unione europea, segno dell’influenza acquisita da questo organismo. Il Governo viene rappresentato da uno dei suoi membri, abitualmente il ministro incaricato delle relazioni con il Parlamento.
A prima vista il ruolo della Conferenza, dal 1958 è solo di esecuzione. Nel corso della sua riunione settimanale, " esamina l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea per la settimana in corso e per le settimane seguenti " A questo titolo, riceve tramite il presidente, " le richieste di iscrizione prioritaria all’ordine del giorno " formulate dal Governo (articolo 48, comma 4, del Regolamento). Per il resto, si limita a fare delle proposte " oltre alle discussioni fissate prioritariamente dal Governo ", che fanno parte dell’ordine del giorno integrativo.
La revisione costituzionale del 4 agosto 1995 ha previsto una seduta mensile riservata prioritariamente all’ordine del giorno fissato dall’Assemblea. La Conferenza dei Presidenti sceglie la data di queste sedute e fissa la regola della ripartizione per tutti i gruppi politici.
Spetta anche alla conferenza fissare la data di discussione delle mozioni di censura quando vengono presentate, e di determinare i tempi di parola nella discussione legislativa e nei dibattiti, insieme alle regole e al calendario dettagliato della " maratona " del bilancio. Inoltre, determina, le sedute settimanali dedicate alle questioni orali, di cui organizza lo svolgimento.
La Conferenza decide infine della necessità di organizzare scrutini pubblici " solenni", in base al momento più favorevole per la partecipazione dei deputati (articolo 65, comma primo, del Regolamento).
La Conferenza dei presidenti è un luogo d’incontro e di trattativa per i rappresentanti dei gruppi, le commissioni e il Governo rappresentato da uno dei membri, solitamente, il ministro incaricato delle relazioni con il Parlamento. A parte le questioni di ordine del giorno, viene riunita per discutere e risolvere i problemi immediati che posso sussistere nel funzionamento dell’Assemblea, in particolare nell’esercizio della sua funzione deliberativa. A questo riguardo, svolge un ruolo importante per il funzionamento dell’Assemblea e che lo sarà ancora maggiormente in futuro.
Il termine e la funzione risalgono al sénatus-consulte del 28 frimaio anno XII (20 dicembre 1803). Dalla Terza Repubblica in poi, ci sono tre Questori. La tradizione vuole che due di essi appartengano alla maggioranza e il terzo all’opposizione. " Sotto la direzione dell’Ufficio Presidenza, si occupano dei servizi finanziari e amministrativi. Senza il loro assenso non si puo’ procedere ad alcuna nuova spesa " (articolo 15, comma primo, del Regolamento). L’Assemblea nazionale li nomina all’inizio di ogni legislatura e come per gli altri membri dell’Ufficio presidenza, vengono rinnovati ogni anno ad ottobre, all’apertura della sessione (articolo 10, comma primo, del Regolamento).
I tre Questori assumono collegialmente l’onere della gestione amministrativa e finanziaria dell’Assemblea. La direzione del personale, il materiale, il parco auto, gli immobili, i ristoranti e il bar, i sistemi di previdenza sociale, le pensioni… fanno parte delle loro competenze. Il ruolo è particolarmente importante nel campo del bilancio: preparano e stabiliscono il bilancio dell’Assemblea – in una formazione dove sono presenti insieme ai questori del Senato e sotto la presidenza di un Presidente della Camera alla Corte dei Conti-; sono loro che autorizzano le spese. Conseguenza dell’autonomia finanziaria delle assemblee : i Questori autorizzano le spese senza essere soggetti ad alcun visto da parte del controllore finanziario, funzionario del potere esecutivo.
Su delega del Presidente, i Questori sono responsabili del Palazzo Borbone. A questo proposito, organizzano e controllano le modalità d’accesso e di circolazione nel Palazzo. L’esercizio di questa responsabilità è particolarmente delicato, vista la politica di " porte aperte" condotta dall’Assemblea in questi ultimi anni.
La Costituzione, all’articolo 4, indica solamente il ruolo dei partiti e dei gruppi politici e non dei gruppi parlamentari, che sono l’espressione organizzata dei partiti in seno all’Assemblea. Alla Camera dei deputati i gruppi esistono dal 1910. Oggi, il Regolamento, che dedica ad essi un capitolo (capitolo V, articoli da 19 a 23), li definisce come un insieme di deputati riuniti intorno ad " affinità politiche".
Per costituire un gruppo, bisogna ottemperare a due condizioni : riunire un numero minimo di deputati, fissato a 30 nel 1959, poi a 20 nel 1988; accompagnare la creazione con una dichiarazione " dichiarazione politica " firmata dai membri che aderiscono al gruppo e presentata dal presidente da loro prescelto.
All’inizio di ogni legislatura, dopo la costituzione dei gruppi, il presidente dell’Assemblea riunisce i loro presidenti per procedere alla divisione della Sala delle sedute in tanti settori quanti sono i gruppi costituiti.
I gruppi definiscono liberamente la loro organizzazione, la loro procedura di riunione e di voto, il loro regolamento interno. Dispongono di locali e di un segretariato. Le loro attribuzioni e i loro poteri si sono ampliati e allo stesso tempo, a seconda dei partiti e in misura diversa è aumentata la disciplina di partito. E’ cosi che il ruolo dei gruppi si manifesta in numerosi campi che riguardano l’organizzazione e il funzionamento dell’Assemblea; Per alcune nomine viene presa in considerazione l’importanza numerica di ogni gruppo (Ufficio Presidenza, commissioni, delegazioni e uffici parlamentari). Stesso dicasi per l’attribuzione dei tempi di parola nei dibattiti, la suddivisione delle interrogazioni parlamentari o infine l’espressione delle spiegazioni di voto.
I presidenti dei gruppi, che sono membri di diritto della Conferenza dei Presidenti –all’interno della quale dispongono in caso di voto, di un numero di voti pari al numero di membri del gruppo che presiedono – dispongono inoltre di un grande numero di prerogative nello svolgimento della procedura legislativa e la tenuta di una seduta pubblica. Possono ad esempio, chiedere loro stessi o tramite un membro designato specialmente a questo riguardo, una sospensione di seduta o uno scrutinio pubblico. Possono anche chiedere la verifica del quorum, ma questo diritto deve essere esercitato personalmente. Dispongono di poteri d’iniziativa per l’iscrizione all’ordine del giorno di alcuni testi: risoluzioni che tendono alla creazione di commissioni di studio oppure progetti di atti comunitari, proposte di leggi discusse nell’ambito di sedute mensili d’iniziativa parlamentare.
I gruppi della XIIIa legislatura.
Le commissioni e le
delegazioni parlamentari
L’ASSEMBLEA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Se, nelle nostre istituzioni, il ruolo principale in materia di attività internazionali viene impartito all’esecutivo rimane comunque un margine di manovra per un intervento delle Assemblee, in particolare attraverso quella che si definisce a volte come, " la diplomazia parlamentare". Il loro ruolo in questo campo è aumentato negli ultimi anni.
L’Assemblea interviene prima di tutto nell’ambito delle sue competenze istituzionali: autorizzazione a ratificare i trattati e le convenzioni internazionali (vedi terza parte), discussione dei crediti del ministero della Cooperazione, discussione che prepara il prelievo a vantaggio dell’Unione europea, dibattito organizzato in seguito alle dichiarazioni del Governo sulla politica estera o europea della Francia, sulle quali eventualmente il governo deve rispondere a interrogazioni parlamentari. La Commissione degli affari esteri è in un certo modo delegata dall’Assemblea per seguire tutte le questioni legate alle relazioni internazionali.
A questa azione permanente si aggiungono una serie di azioni non permanenti, che dipendono da vari organi dell’Assemblea: il Presidente, spesso riceve i capi di Stato e i capi di Governo all’Hôtel de Lassay, a cui rende visita durante i viaggi ufficiali all’estero, da solo o accompagnato dai membri dell’Ufficio Presidenza ; le commissioni permanenti che attraverso missioni d’informazione, hanno contatti frequenti con i loro omologhi di altri paesi; i gruppi di amicizia che permettono di avere con i membri dei Parlamenti di quasi tutti i paesi esteri, relazioni sistematiche e privilegiate.
Esistono tra l’altro assemblee parlamentari internazionali a cui partecipano le delegazioni dell’Assemblea nazionale : Unione interparlamentare, Assemblea parlamentare della Francofonia, Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, dell’Unione dell’Europa occidentale (U.E.O.), dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (O.S.C.E.), dell’organizzazione del Nord Atlantico (NATO).
Nel corso degli ultimi anni, si sono sviluppate nuove forme di intervento: azioni di cooperazione interparlamentare –a volte designate con il nome di "ingegneria democratica"- che consistono nel fornire un aiuto tecnico al funzionamento dei Parlamenti che richiedono l’appoggio dell’Assemblea; missioni di osservazione delle elezioni nei paesi esteri, svolte dai membri dell’Ufficio presidenza.
All’interno dell’Ufficio presidenza, esiste una delegazione incaricata di coordinare tutte le attività internazionali dell’Assemblea. E’ sotto la sua egida che sono organizzati i colloqui che hanno come tema alcuni aspetti delle relazioni internazionali.