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 L’elezione
 

L’elezione dei deputati

·         Il modo di scrutinio

·         L’elezione

·         La supplenza

Il contenzioso elettorale

·         La richiesta

·         L’importanza della decisione

La cessazione del mandato

l finanziamento e il  controllo delle spese elettorali

·         I divieti

·         Le spese

·         Le entrate

·         L’obbligo della tenuta di un conto di campagna elettorale

·         La dichiarazione patrimoniale

Elezione dell'Assemblea del 9 e 16 giugno 2002

Deputati della dodicesima legislatura (dal 2002)

Elezione dell'Assemblea del 10 e 17 giugno 2007

Deputati della tredicesima legislatura (dal 2007)

 

L'elezione dei deputati

Quattro differenze principali distinguono il regime elettorale dei deputati da quello dei senatori.

I deputati all’Assemblea nazionale sono eletti a suffragio (universale) diretto, i senatori al suffragio indiretto (articolo  24, comma 2 e 3, della Costituzione).

La Costituzione rinvia ad una legge organica per tutto quel che riguarda la durata del mandato dei parlamentari. Nella sua stesura più recente, il testo organico prevede che "i poteri dell’Assemblea nazionale scadono il terzo martedì di giugno del quinto anno che segue la sua elezione". La durata effettiva di una legislatura puo’ essere abrogata tramite lo scioglimento; secondo la data dello scioglimento, la legislatura seguente puo’ ugualmente essere abbreviata. Il mandato dei senatori è di sei anni.

L'Assemblea nazionale è rinnovata completamente ; il Senato lo è per metà, ogni tre anni.

Il Presidente della Repubblica puo’ sciogliere l’Assemblea nazionale ma non il Senato.

La V Repubblica è tornata allo scrutinio esistente durante la terza Repubblica ossia lo scrutinio maggioritario uninominale a due turni, nell’ambito della provincia o della circoscrizione.

La legge elettorale attualmente in vigore, che ha ripristinato lo scrutinio uninominale dopo una parentesi di modo proporzionale, è la legge n° 86-825 dell’11 luglio 1986. Il numero dei deputati è 577, suddivisi come segue:

Francia Metropolitana 555

Province d’Oltre-Mare 15 (Guyana, Guadalupa, Martinica, Riunione)

Enti territoriali d'Oltre-Mare 2 (Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon)

Territori d’Oltre-Mare 5 (Nuova Caledonia, Polinesia francese, Wallis e Futuna)

- Sono elettori tutti i Francesi di entrambi i sessi, che abbiano compiuto i diciotto anni, in possesso dei diritti  civili. La maggior età a 18 anni risale ad una legge del 5 luglio 1974.

- Sono eleggibili i Francesi di entrambi i sessi che abbiano compiuto i 23 anni.

Insieme al candidato o alla candidata viene presentato obbligatoriamente un "eventuale supplente" chiamato a sostituirlo in certi casi.

- Per essere eletto al primo turno, il candidato deve raccogliere la maggioranza assoluta dei suffragi espressi e un numero di suffragi pari ad un quarto del numero degli elettori iscritti.

Il secondo turno avviene la domenica che segue il primo turno.

- Per essere candidati al secondo turno, è necessario aver ottenuto un numero di suffragi pari al 12,5% degli elettori iscritti.

- Al secondo turno, è sufficiente avere la maggioranza relativa.

L'incompatibilità tra una funzione governativa e il mandato parlamentare ribaditi dall’articolo 23 della Costituzione ha richiesto la creazione di un sistema di supplenza.

Gli articoli L.O. 176-1 e L.O. 319 e 320 del codice elettorale hanno previsto che i parlamentari il cui seggio fosse vacante in seguito ad una loro nomina al Governo saranno sostituiti fino alla scadenza del loro mandato con persone designate a questo riguardo. La supplenza si applica anche in caso di decesso del titolare della sede, di sua nomina al Consiglio costituzionale o di accettazione di un incarico affidato dal Governo al di la dei sei mesi. Non si applica in caso di dimissione; si procede in questo caso ad una elezione parziale.

Il supplente divenuto parlamentare non puo’ presentarsi contro l’ex titolare del seggio al momento del rinnovo delle camere. 

Il contenzioso elettorale

La Costituzione del 1958 ha tolto alle assemblee la convalida dell’elezione dei propri membri e ha affidato al Consiglio costituzionale, non, come nel sistema precedente, la "verifica dei poteri" di tutti gli eletti, ma solamente di esprimere il proprio parere sulle operazioni elettorali oggetto di contestazione.

I compiti del Consiglio costituzionale, che riguardano unicamente questioni di tipo contenzioso sono meno ampi per le elezioni legislative rispetto alle elezioni presidenziali e ai referendum, dove il consiglio costituzionale non solo deve emettere dichiarazioni sui contenziosi ma deve anche controllare la regolarità delle operazioni elettorali e proclamarne i risultati.

Deve emanare da un elettore della circoscrizione o da un candidato che non sia un rappresentante dello Stato o una associazione. Deve essere inviata nei  "dieci giorni che seguono la proclamazione dei risultati dello scrutinio", al Segretariato generale del Consiglio costituzionale, al prefetto, o al rappresentante dello Stato per i  Territori d’Oltre-Mare. La richiesta deve inoltre precisare i mezzi di annullamento avocati; in genere vengono tratti dalle clausole incluse nella propaganda elettorale.

La richiesta non ha effetto sospensivo e non ostacola l’esercizio del mandato. Fin quando il Consiglio costituzionale non ha deliberato, l’applicazione delle regole relative alle incompatibilità e alle limitazioni di cumulo dei mandati viene differita.

Il regolamento del contenzioso elettorale non è limitato nel tempo.

L'articolo 41 dell’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 riguardante la legge organica relativa al Consiglio costituzionale prevede due tipi di decisioni nel caso di contestazione di un’elezione. Il Consiglio costituzionale puo’ annullare l’elezione contestata o correggere la proclamazione fatta dalla commissione di censimento e proclamare il candidato che è stato regolarmente eletto. Ma il Consiglio costituzionale non ha mai utilizzato la facoltà che gli è propria ossia sostituire il candidato eletto con un altro.

Senza dover annullare o sostituire, il Consiglio puo’ limitarsi semplicemente a rettificare i risultati. 

  La cessazione del mandato

Le cause di cessazione del mandato in corso di legislatura sono:

Il decesso: in seguito al decesso di un deputato, il Ministro dell’Interno invia al Presidente dell’Assemblea, una lettera in cui viene indicato che il seggio è vacante e allo stesso tempo puo’, eventualmente indicare il nome della persona che dovrebbe sostituire il parlamentare deceduto.

L'accettazione di funzioni incompatibili, come funzioni di tipo governativo o un incarico di membro del Consiglio costituzionale.

Un parlamentare nominato membro del governo accetta automaticamente l’incarico a meno di rinunciare entro un mese dalla nomina (articolo L.O. 153 del codice elettorale). In questo lasso di tempo, non puo’ partecipare ad alcun scrutinio. In caso di nomina al Consiglio costituzionale, i tempi per l’accettazione dell’incarico sono di otto giorni (articolo L.O. 152).

La proroga, oltre i  sei mesi, di un incarico temporaneo affidato dal Governo. Il seggio è considerato vacante nel momento in cui viene deciso di prorogare l’incarico (articolo L.O. 144).

L'annullamento di una elezione pronunciato dal Consiglio costituzionale, che prende effetto dalla notifica della decisione dell’Assemblea.

La dimissione volontaria, che puo’ aver effetto solo per un deputato la cui elezione non è stata contestata.

La revoca constatata dal Consiglio costituzionale, adito dall’Ufficio Presidenza dell’Assemblea o dal Guardasigilli, quando una causa d’ineligibilità sopravviene posteriormente all’elezione (articolo L.O. 136).

La dimissione d’ufficio pronunciata dal Consiglio costituzionale su richiesta dell’Ufficio presidenza dell’Assemblea o del Guardasigilli, in applicazione delle norme sull’incompatibilità parlamentare (articolo L.O. 151). Il Consiglio costituzionale dichiara, anche, dimissionario d’ufficio un candidato che è stato eletto e che abbia omesso di aver depositato la propria dichiarazione patrimoniale o il proprio conto di campagna elettorale o che abbia superato il tetto delle spese elettorali (articoli O. 128, L.O. 135-1 e L.O. 136-1).

L'elezione di un deputato al Senato. Tuttavia, in caso di contestazione, il seggio vacante è proclamato solo dopo una decisione del Consiglio costituzionale che ne confermi l’elezione. In caso di annullamento dell’elezione, viene  ripristinato il dato iniziale.

Quando un seggio rimane vacante, viene attribuito tramite un’elezione parziale. Si fa eccezione alla regola in due casi: non si procede a nessuna elezione parziale nei dodici mesi che precedono lo scioglimento dei poteri della Camera (articolo L.O. 178, comma 2); quando, soluzione già menzionata, c’è una sostituzione con un supplente (in caso di decesso, nomina ad una funzione ministeriale o al consiglio costituzionale, prolungamento di un incarico  temporaneo affidato dal Governo al di là di sei mesi).

Il finanziamento e il controllo  delle spese elettorali

Il finanziamento delle campagne elettorali, come quello dei partiti, viene definito da una legislazione che  è andata man mano rafforzandosi (*).

La legge vieta alcuni tipi di spese elettorali. Quella dell’11 marzo 1988 ha proibito la pubblicità politica alla radio e alla televisione. La legge del 15 gennaio 1990, relativa alla limitazione delle spese elettorali e al chiarimento del finanziamento delle attività politiche, ha vietato per i tre mesi che precedono l’elezione "l'utilizzo a fini di propaganda di qualunque tipo di pubblicità commerciale a mezzo stampa o con qualunque mezzo di comunicazione audiovisiva" (articolo L.52-1 del codice elettorale). Stesso dicasi per il marketing telematico o telefonico (articolo L.50-1).

Per quanto riguarda le elezioni legislative, queste comportano in primo luogo le spese di propaganda. Vengono finanziate direttamente dallo Stato (costo della carta, stampa dei bollettini di voto e dei poster, spese di affissione). Il tetto delle spese è fissato a 38.000 € maggiorati di 0,15 € per abitante della circoscrizione. Questo tetto è attualizzato ogni tre anni per prendere in considerazione l’evoluzione del costo della vita: è stato moltiplicato per un coefficiente dell’1,12 per decreto no 2002-350 del 14 marzo 2002.

- il finanziamento privato

La legge del 19 gennaio 1995 relativa al finanziamento della vita politica ha vietato di ricevere doni dalle persone morali (ossia essenzialmente delle imprese). I doni delle persone fisiche hanno un tetto di 4 600 €, qualunque dono di una somma superiore a 150 € deve essere effettuato con un pagamento tramite assegno. Inoltre, la somma globale dei doni in contanti deve essere inferiore o uguale al quinto del tetto delle spese autorizzate.

- Il finanziamento pubblico

La legge dell’11 marzo 1988 ha aggiunto al rimborso tradizionale delle spese di campagna da parte dello Stato, anche un rimborso forfettario. Questo era stato fissato nel 1988, al 10 % della somma delle spese elettorali. Per compensare gli effetti derivanti dal divieto di finanziamento da parte delle persone morali, la legge del 19 gennaio 1995 ha portato il rimborso al 50 % del tetto.

Per aver diritto al rimborso, bisogna aver ottenuto almeno il 5 % dei suffragi espressi al primo turno di scrutinio. Sono esclusi dal rimborso, a parte i candidati che non hanno ottenuto questo  5 %: coloro che hanno superato il tetto; coloro che non hanno rispettato le regole relative al conto di campagna (vedi qui di seguito); coloro il cui conto è stato respinto; coloro che non hanno depositato nonostante fossero obbligati la loro dichiarazione patrimoniale.

Ogni candidato è tenuto a redigere un conto di campagna, che indica per tipologia tutte le entrate e le spese effettuate per se stesso o da parte sua durante l’anno che precede l’elezione.

Per raccogliere i fondi in previsione del finanziamento della propria campagna, il candidato designa un mandatario finanziario unico che apre un conto bancario o postale che centralizza tutte le operazioni finanziarie della campagna nelle condizioni precisate dall’ordinanza n° 2003-1165 dell’8 dicembre 2003 che porta ad una semplificazione amministrativa in materia elettorale.

Il conto campagna elettorale dei candidati eletti e dei non eletti viene trasmesso entro due mesi alla commissione nazionale dei conti di campagna e dei finanziamenti politici, che si pronuncia nei sei mesi. Questa approva, respinge o riforma il conto.

Sono previsti tre tipi di sanzioni: pecunaria (non rimborso da parte dello stato della parte rimborsabile) ; penale (multa); elettorale. In quest’ultimo caso, il candidato eletto deputato perde il suo seggio ed è dichiarato ineleggibile per un anno dal Consiglio costituzionale se quest’ultimo, su richiesta della Commissione nazionale dei conti di campagna, constata che non ha presentato il suo conto di campagna o che questo conto è stato respinto giustamente dalla Commissione. Il Consiglio dichiara ineleggibile, per la stessa durata i candidati che avessero superato il tetto massimo delle spese elettorali (legge organica del 10 maggio 1990).

Ai sensi dell’articolo L.O. 135-1, introdotto nel codice elettorale da una legge organica dell’ 11 marzo 1988, modificata da un’altra legge organica del 19 gennaio 1995, ogni deputato dichiarato eletto deve redigere una dichiarazione di situazione patrimoniale, certificata sull’onore esatta e sincera, riguardante la totalità dei suoi beni personali e eventualmenti quelli in comunità o i beni definiti indivisi in applicazione dell’articolo 1538 del codice civile, ossia tutti i beni sui quali il dichiarante ha un potere di amministrazione, d’uso e di libera disposizione congiunta.

Una prima dichiarazione deve essere depositata dal deputato presso la Commissione per la trasparenza finanziaria della vita politica nei due mesi che seguono l’inizio del suo mandato. Una nuova dichiarazione deve essere depositata prima possibile e massimo entro un mese dalla scadenza del mandato del deputato o, in caso di scioglimento dell’Assemblea o di cessazione del mandato del deputato per una causa che non sia il decesso, nei due mesi che seguono la fine del suo mandato. Tuttavia, questa nuova dichiarazione non viene richiesta se l’interessato ha già depositato, ad altro titolo, una dichiarazione sulla nuova situazione patrimoniale da meno di sei mesi.

La Commissione per la trasparenza finanziaria della vita politica adisce l’Ufficio dell’Assemblea nazionale per segnalare qualunque caso di deputato che non avesse ottemperato all’obbligo di depositare una delle due dichiarazioni patrimoniali previste ai sensi dell’articolo L.O. 135-1. Il Consiglio costituzionale, adito dall’Ufficio presidenza dell’Assemblea nazionale, constata, eventualmente, l’ineleggibilità -sanzione che, in applicazione dell’articolo L.O. 128, è della durata di un anno- e, con la stessa decisione, dichiara, laddove necessario, che il deputato viene dimesso d’ufficio. Nel caso in cui la Commissione rilevi, dopo aver permesso all’interessato di presentare le proprie osservazioni, delle evoluzioni patrimoniali per le quali non dispone di alcuna spiegazione, questa trasmetterà il caso alla procura.

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Dal 1871 al 1940, le elezioni legislative furono l’unica espressione della volontà popolare. Dal  1958 in poi hanno coesistito con altri due modi di consultazione del suffragio universale: il referendum (che puo’ essere costituente o legislativo) e l’elezione del presidente della Repubblica (dal 1965). E’ per questa ragione che l’intero corpo elettorale puo’ esprimersi in varie occasioni a livello nazionale.

In caso di elezione presidenziale o di referendum durante un periodo di sessione, i lavori parlamentari sono in genere sospesi in modo che i deputati possano partecipare alla campagna che precede il voto.