1 Quando il testo costitutivo impone la nomina con rappresentanza proporzionale dei gruppi, il Presidente dell'Assemblea fissa i tempi entro i quali i presidenti dei gruppi devono portare a sua conoscenza i nomi dei candidati da loro proposti.
2 Alla fine di questo lasso di tempo, le candidature trasmesse al Parlamento dell'Assemblea vengono affisse e pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Da questo momento in poi la nomina entra in vigore.
3 Qualora necessario, per qualunque ragione, in sessione o fuori sessione, in sostituzione dei membri dell'Assemblea che sono eletti in seno ad un organismo indicato nel precedente Articolo, vengono affissi e pubblicati i nomi dei sostituti nella Gazzetta ufficiale. Nel momento in cui vengono pubblicati la sostituzione prende immediatamente effetto.
1 Nei casi non previsti all''articolo 25, il Presidente dell'Assemblea informa l'Assemblea delle nomine a cui si deve procedere e stabilisce i tempi massimi per l'invio delle candidature. Quando l'Assemblea non è in seduta, essa procede tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2 Se il testo costitutivo non precisa le modalità di nomina da parte dell'Assemblea o di presentazione dei candidati da parte di commissioni specialmente designate, il Presidente dell'Assemblea affida a una o a varie commissioni permanenti, eventualmente dopo consultazione dei loro presidenti, il compito di presentare queste candidature.
3 Se, alla fine dei tempi indicati nel primo comma, il numero dei candidati non è superiore al numero dei seggi vacanti e se il testo costitutivo non prevede che sia necessario procedere ad uno scrutinio, si applica l'articolo 25, comma 2 e 3.
4 Se il numero dei candidati è superiore al numero dei seggi vacanti o se il testo costitutivo prevede che sia necessario procedere a votazione, l'Assemblea procede alla data fissata dalla Conferenza dei Presidenti alla nomina tramite votazione e, a seconda dei casi, con scrutinio uninominale oppure plurinominale, alla tribuna o nelle sale vicine all'aula.
5 La Presidenza è incaricata di distribuire le schede con i nomi o le liste dei candidati.
6 Sono validi i suffragi espressi nelle buste che non contengano più nomi di quanti siano i rappresentanti da nominare.
7 La maggioranza assoluta viene richiesta ai due primi turni di scrutinio ; al terzo turno, la maggioranza relativa è sufficiente e in caso di parità di voto viene nominato il più anziano.
8 Quando è necessario procedere ad un secondo o terzo scrutinio vengono unicamente distribuite le schede con il nome dei candidati che hanno mantenuto o depositato la loro candidatura nei tempi fissati dal Presidente.
Articolo 27
1 Quando il testo costitutivo prevede la nomina attraverso una commissione dell'Assemblea, Il Presidente dell'Assemblea, adito dall'autorità interessata trasmette la richiesta di nomina alla commissione competente.
2 I nomi dei deputati nominati vengono portati a conoscenza dell'autorità interessata tramite il Presidente dell'Assemblea.
Articolo 28
I membri dell'Assemblea nazionale eletti in seno agli organismi indicati all'articolo 24, almeno una volta l'anno, presentano alla commissione competente un rapporto scritto sulla loro attività. Questo rapporto informativo viene stampato e distribuito.
CAPO VII
Nomine personali: modalità particolari per le assemblee internazionali o europee
Articolo 29
1 I rappresentanti dell'Assemblea nazionale nominati nei parlamenti internazionali o europei vengono designati secondo la procedura prevista all'articolo 26.
2 I rappresentanti dell'Assemblea nazionale si concertano ogni anno per presentare ogni anno alla Commissione affari esteri un rapporto scritto sull'attività dell'assemblea di cui fanno parte. Questo rapporto d'informazione viene stampato e distribuito.
CAPO VIII
Commissioni speciali: composizione e modo elettivo
Articolo 30
1 Le commissioni speciali sono costituite, in applicazione dell'Articolo 43 della Costituzione e su riserva della legge organica relativa alla finanziaria su iniziativa del Governo o dell'assemblea per esame dei progetti e proposte.
2 La creazione di una commissione speciale spetta di diritto quando viene richiesta dal Governo. Questa richiesta deve essere formulata sia per i disegni di legge al momento in cui vengono trasmessi all'Assemblea nazionale che per le proposte di legge, entro due giorni pieni dalla trasmissione di tali progetti.
Articolo 31
1 La costituzione di una commissione speciale puo' essere decisa dall'Assemblea su richiesta o del presidente di una commissione permanente o del presidente di un gruppo, ossia di minimo 30 deputati la cui lista ne varietur viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dopo che è stato redatto il resoconto completo. Questa richiesta viene presentata entro i due giorni pieni che seguono la distribuzione del progetto o della proposta di legge. In caso di dichiarazione d'urgenza formulata dal Governo prima della distribuzione, questi tempi si riducono ad un giorno pieno.
2 La richiesta viene subito pubblicata e notificata al Governo e ai presidenti dei gruppi e delle commissioni permanenti.
3 Viene considerata come approvata se, prima della seconda seduta che segue questa pubblicazione, il Presidente dell'Assemblea non riceve opposizioni da parte del Governo, del presidente di una commissione permanente o da parte del presidente di un gruppo.
4 Se viene formulata una richiesta di opposizione alla creazione di una commissione speciale alle condizioni previste nel comma precedente, viene programmato d'ufficio un dibattito per la fine della prima seduta che si tiene, in applicazione dell'Articolo 50, primo comma, secondo l'annuncio fatto all'Assemblea dall'opposizione. Durante questo dibattito, possono unicamente prendere la parola, il Governo e per un massimo di cinque minuti, l'autore dell'opposizione, l'autore o il primo firmatario della domanda e i presidenti delle commissioni permanenti interessate.
Articolo 32
Tranne quando si tratta di un progetto che riguarda l'approvazione delle opzioni del piano stesso, di un trattato o accordo previsto all'Articolo 128, o se l'Assemblea ha gia rifiutato la costituzione di una commissione speciale, questa costituzione su iniziativa dell'Assemblea spetta di diritto quando viene richiesta nei tempi previsti all'Articolo 31, primo comma, da uno o da vari presidenti di gruppo il cui effettivo globale rappresenta la maggioranza assoluta dei membri che compongono l'Assemblea.
Articolo 33
1 Le commissioni speciali si compongono di 57 membri designati con rappresentanza proporzionale dei gruppi seguendo la procedura prevista all'Articolo 34. Queste non possono essere composte di più di 28 membri che appartengono al momento della loro costituzione ad una stessa commissione permanente.
2 Le commissioni speciali possono richiedere la presenza extra di un massimo di due rappresentanti scelti tra i deputati che non appartengono a nessun gruppo.
Articolo 34
1 Quando ai sensi degli Articoli 30 a 32, è utile creare una commissione speciale, il Presidente dell'Assemblea fa pubblicare e fa notificare ai presidenti dei gruppi la richiesta del Governo o la decisione dell'assemblea in cui viene richiesta la costituzione di questa commissione, indicando il titolo del progetto o della proposta di cui è adita.
2 Stabilisce i tempi in cui i presidenti dei gruppi devono notificare i nomi dei candidati da loro proposti. Questi tempi possono essere superiori a sei giorni pieni in sessione, a cinque giorni pieni al di fuori delle sessioni.
3 I nomi dei commissari proposti dai presidenti dei gruppi vengono affissi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La nomina entra immediatamente in vigore dal momento della pubblicazione.
4 Il deputato che smette di appartenere ad un gruppo di cui faceva parte durante la sua nomina come membro di una commissione speciale cessa di pieno diritto di appartenere a quest'ultima.
5 Qualora fosse necessario, per qualunque ragione, in sessione o fuori sessione, sostituire i rappresentanti di un gruppo all'interno di una commissione speciale, i nomi dei rappresentanti del gruppo in questione saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore immediata.
Articolo 35
Le commissioni speciali continuano ad essere competenti fin quando il progetto o la proposta che sono e hanno prodotto la sua creazione siano stati oggetto di una decisione definitiva.
CAPO IX
Commissioni permanenti :
composizione e modi elettivi
Articolo 36
1 L'Assemblea nomina in seduta pubblica sei commissioni permanenti
2 La loro denominazione e la loro competenza vengono fissate come segue:
3 1o Commissione degli affari culturali, familiari e sociali :
4 Insegnamento e ricerca; formazione professionale, promozione sociale ; gioventù e sport; attività culturali; informazione; lavoro e impiego; salute pubblica, famiglia, popolazione; previdenza sociale e aiuto sociale; pensioni civili, militari, di pensione e d'invalidità;
5 2o Commissioni degli affari economici, dell'ambiente e del territorio :
6 Agricoltura e pesca; energia e industrie; ricerca tecnica; consumo; commercio interno e estero, dogane; mezzi di comunicazione e turismo; assetto territoriale e urbanistica, infrastrutture e lavori pubblici, case e edilizia; ambiente ;
7 3o Commissione degli affari esteri :
8 Relazioni internazionali: politica estera, cooperazione, trattati e accordi internazionali;
9 4o Commissione della difesa nazionale e delle forze armate :
10 Organizzazione generale della difesa; politica di cooperazione e d'assistenza nel campo militare; piani a lungo termine per le forze armate; industrie aeronautiche, spaziale e degli armamenti ; complessi militari e arsenali; campo militare; servizio nazionale e leggi sull'assunzione; personale civile e militare delle forze armate; carabinieri e giustizia militare;
11 5o Commissione delle finanze, dell'economia generale e del piano :
12 Conto profitti e perdite delle spese dello Stato; esecuzione del bilancio; moneta e credito; attività finanziarie interne ed esterne; controllo finanziario delle imprese nazionali; demanio statale;
13 6o Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell'amministrazione generale della Repubblica :
14 Leggi costituzionali, organiche e elettorali; Regolamento; organizzazione giudiziaria; legislazione civile, amministrativa e penale; petizioni; amministrazione generale dei territori della Repubblica e degli enti locali.
15 Il numero massimo di deputati appartenenti alle commissione è lo stesso :
16 1o Per la Commissione degli affari culturali, familiari e sociali e la Commissione degli affari economici, dell'ambiente e del territorio vi sono rispettivamente i due ottavi del personale dei membri che compongono l'Assemblea ;
17 2o Per la Commissione degli affari esteri, la Commissione della difesa nazionale e delle forze armate, la Commissione delle finanze, dell'economia generale e della pianificazione e la Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell'amministrazione generale della Repubblica sono composte rispettivamente da un ottavo del personale che compone l'Assemblea.
18 Il numero dei rappresentanti ottenuto con tale calcolo viene arrotondato alla cifra immediatamente superiore.
Articolo 37
1 I membri delle commissioni permanenti vengono nominati all'inizio della legislatura e ogni anno seguente, ad eccezione di quella che precedeva il rinnovo dell'Assemblea, all'inizio della sessione ordinaria, seguendo la procedura fissata all'Articolo 25.
2 I gruppi regolarmente costituiti ai sensi di quanto previsto all'Articolo 19 dispongono di un numero di seggi proporzionali alla loro importanza numerica rispetto al numero totale di membri che compongono l'Assemblea.
3 I seggi rimasti vacanti dopo questa ripartizione vengono attribuiti ai deputati che non appartengono a nessun gruppo. Le candidature per questi seggi vengono operate, in mancanza d'accordo, a beneficio dell'età.
Articolo 38
1 Un deputato puo' far parte di una sola commissione permanente. Puo' tuttavia assistere alle riunioni di cui non è membro.
2 I deputati che appartengono alle assemblee internazionali o europee, e i deputati membri di una commissione speciale, possono, facendone richiesta e per la durata dei lavori delle suddette assemblee, delle loro commissioni o della commissione speciale, essere dispensati di presenza alla commissione permanente a cui appartengono. In questo caso,chiedono di essere sostituiti da un altro membro della commissione.
3 Il deputato che smette di appartenere ad un gruppo di cui faceva parte al momento della sua nomina come appartenente ad una commissione permanente cessa di appartenervi di pieno diritto.
4 La sostituzione dei seggi attribuiti ai gruppi, nelle commissioni permanenti e divenuti vacanti, avviene ai sensi dell'articolo 34, comma 5.
CAPO X
Lavori delle commissioni
Articolo 39
1 A partire dalla loro nomina, tutte le commissioni vengono convocate dal Presidente dell'Assemblea nazionale per procedere alla nomina del loro ufficio di presidenza e nel caso di commissioni speciali, per procedere anche alla designazione del loro relatore.
2 L'ufficio delle commissioni permanenti include, oltre al presidente, un vicepresidente e un segretario per ogni frazione di 30 membri in totale. La Commissione delle finanze, dell'economia generale e della pianificazione nomina un relatore generale. Tuttavia, il numero dei vicepresidenti e dei segretari non puo' essere inferiore a tre.
3 L'ufficio presidenza delle altre commissioni comprende: 1 presidente, 2 vice-presidenti e 2 segretari.
4 Gli uffici di presidenza delle commissioni sono eletti a scrutinio segreto per categoria di funzioni. Quando, per ogni categoria di funzioni, il numero dei candidati non è superiore al numero dei seggi da fornire, non si procede allo scrutinio.
5 Se la maggioranza assoluta non è stata acquisita ai primi due turni dello scrutinio, la maggioranza relativa è sufficiente per il terzo turno e, in caso di parità di voti viene nominato il più anziano.
6 Non esiste alcuna preseduta tra i vicepresidenti.
7 La presidenza di una commissione speciale non puo' essere cumulata con la presidenza di una commissione permanente.
Articolo 40
1 Le commissioni vengono convocate su iniziativa del Presidente dell'Assemblea nazionale quando il governo lo richiede.
2 In corso di sessione esse vengono anche convocate dal loro presidente.
3 Al di fuori delle sessioni, le commissioni possono essere convocate, o dal Presidente dell'Assemblea o dal loro presidente previo accordo dell'ufficio della commissione. Tuttavia, la riunione viene annullata o rinviata se più della metà dei membri di una commissione lo richiede, almeno quarantotto ore prima del giorno stabilito dalla convocazione.
4 In corso di sessione le commissioni devono essere convocate almeno quarantotto ore prima della loro riunione; possono essere eccezionalmente riunite in tempi più brevi se l'ordine del giorno dell'Assemblea l'esige. I tempi di quarantotto ore vengono portati ad una settimana fuori sessione. Le convocazioni devono precisare l'ordine del giorno.
5 Su riserva delle regole fissate dalla Costituzione, dalle leggi organiche e dal presente Regolamento ogni commissione è padrona dei propri lavori.
Articolo 41
Quando l'Assemblea è in seduta, le commissioni permanenti possono riunirsi unicamente per deliberare su questioni che vengono loro rinviate in vista di un esame immediato oppure sui punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Articolo 42
1 Alle riunioni delle commissioni è obbligatoria la presenza dei commissari.
2 I nomi dei commissari presenti, insieme ai nomi di coloro che sono scusati per uno dei motivi previsti dal decreto n° 58-1066 del 7 novembre 1958 riguardante la legge organica che autorizza eccezionalmente i parlamentari a delegare il proprio diritto di voto, a causa di un impedimento insormontabile del parlamentare stesso o dell'eventuale supplente, vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale l'indomani di ogni riunione di commissione.
3 Quando un commissario è stato assente per più di due terzi delle sedute della commissione durante una stessa sessione ordinaria e non si è scusato avocando uno dei motivi indicati nel paragrafo precedente, né ha chiesto di essere sostituito come indicato nell'articolo 38, l'ufficio della commissione ne informa il Presidente dell'Assemblea che constata la dimissione di questo commissario. Questo viene sostituito e non puo' far parte di un'altra commissione nel corso dell'anno; la sua indennità di funzione viene ridotta di un terzo fino all'apertura della sessione ordinaria seguente.
Articolo 43
1 In tutti i casi, è necessario il quorum per la validità dei voti se un terzo dei membri presenti lo richiede.
2 Quando si puo' procedere al voto in mancanza di quorum, questo avviene validamente, qualunque sia il numero dei membri presenti alla seduta seguente che non puo' essere tenuta più di tre ore dopo.
Articolo 44
1 I voti in commissione avvengono per alzata di mano o per scrutinio.
2 Il voto per scrutinio è di diritto quando viene richiesto da un minimo di un decimo dei membri di una commissione oppure da un membro della commissione se si tratta di una nomina personale.
3 Su riserva delle disposizioni dell'Articolo 38, i commissari non possono delegare il loro diritto di voto negli scrutini che ad un altro membro della stessa commissione e solamente nei casi e alle condizioni previste dal decreto no 58-1066 del 7 novembre 1958 citato sopra. Le deleghe devono poi essere notificate al presidente della commissione. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell' articolo 62.
4 I presidenti delle commissioni non hanno un voto preponderante. In caso di parità di voti, la disposizione messa ai voti non viene approvata.
Articolo 45
1 I ministri hanno accesso alle commissioni; devono essere ascoltati quando lo richiedono.
2 Il presidente di ogni commissione puo' chiedere l'audizione di un rappresentante del Governo.
3 Tutte le commissioni possono richiedere, tramite il Presidente dell'Assemblea, un'audizione da parte di un relatore del Consiglio economico e sociale sui testi sui quali la commissione deve esprimere una parere.
Articolo 46
1 Viene redatto un verbale delle sedute delle commissioni. I verbali hanno un carattere confidenziale. I rappresentanti dell'Assemblea possono consultare, senza spostarsi, i verbali delle commissioni e i documenti che sono stati loro consegnati . I verbali e documenti vengono depositati agli archivi dell'Assemblea a fine legislatura.
2 Alla fine di ogni riunione della commissione, viene pubblicato un resoconto che indica lo stato d'avanzamento dei lavori, dei voti della commissione e gli interventi pronunciati in tale sede. Alle condizioni stabilite dall'ufficio presidenza della commissione, i resoconti delle varie riunioni dedicate all'esame di un testo possono essere raggruppati sotto forma di un documento che costituisce un allegato al rapporto.
3 L'ufficio presidenza di una commissione puo', previa consultazione di quest'ultima, organizzare la pubblicità, con mezzi di propria scelta, di tutta o parte delle audizioni a cui procede.
4 Viene pubblicato un Bollettino delle commissioni in cui vengono inserite tutte le informazioni relative ai lavori delle commissioni; il contenuto è stabilito dall'ufficio presidenza di ognuna di esse.
5 Un resoconto audiovisivo dei lavori delle commissioni puo' essere prodotto e diffuso o distribuito secondo le condizioni determinate dall'Ufficio Presidenza dell'Assemblea.
CAPO XI
Ordine del giorno dell'Assemblea. Organizzazione dei dibattiti
Articolo 47
1 L'ordine del giorno dell'Assemblea comprende:
2 - i disegni e le proposte di legge iscritti prioritariamente alle condizioni previste dall'Articolo 89 ;
3 - le questioni orali iscritte alle condizioni previste all'Articolo 134 ;
4 - gli altri punti iscritti alle condizioni previste all'Articolo seguente.
Articolo 48
1 I vice-presidenti dell'Assemblea, i presidenti delle commissioni permanenti, il relatore generale della Commissione delle finanze, dell'economia generale e della pianificazione, il presidente della delegazione dell'Assemblea nazionale per l'Unione europea e i presidenti dei gruppi qualora necessario vengono convocati ogni settimana dal Presidente al giorno e all'ora fissati da quest'ultimo per lo svolgimento della Conferenza dei Presidenti.
2 I presidenti delle commissioni speciali e il presidente della commissione eletti secondo l'articolo 80 possono essere convocati alla Conferenza dei presidenti su loro richiesta.
3 Il Governo viene avvisato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza. Il governo puo' inviare un rappresentante.
4 Nel corso della riunione settimanale, la Conferenza esamina l'ordine dei lavori dell'Assemblea per la settimana in corso e per le due seguenti. A tal fine, le domande d'iscrizione prioritarie all'ordine del giorno formulate dal Governo, vengono notificate ad essa alle condizioni previste al secondo comma dell'Articolo 89 ; la Conferenza esprime tutte le proposte che riguardano il regolamento dell'ordine del giorno, insieme a tutti gli esami di progetti stabiliti prioritariamente dal Governo.
5 All'apertura della sessione, al più tardi, il primo marzo seguente, o dopo la formazione del Governo, questo informa la Conferenza degli affari di cui prevede di chiedere l'iscrizioni all'ordine del giorno dell'Assemblea e del periodo previsto per il loro esame.
6 La Conferenza stabilisce una volta al mese, la seduta mensile riservata in priorità, in applicazione dell'Articolo 48, comma 3, della Costituzione, ad un ordine del giorno fissato dall'Assemblea. Puo' stabilire secondo la procedura prevista nelle ultime fasi del quarto comma del presente Articolo, il seguito dell'esame di quest'ordine del giorno.
7 Nei voti espressi in seno alla Conferenza sulle proposte che le vengono presentate dai propri membri, ai presidenti dei gruppi viene attribuito un numero di voti pari al numero di membri del loro gruppo dopo defalcazione degli altri membri della Conferenza.
8 L'ordine del giorno stabilito dalla Conferenza viene immediatamente indicato e notificato al Governo e ai presidenti di gruppo.
9 Nel corso della seduta che segue la riunione della Conferenza, il Presidente presenta queste proposte all'Assemblea. Non è ammissibile nessun emendamento. L'Assemblea si pronuncia solo sulla loro globalità. Puo' intervenire solo il Governo e per una spiegazione di voto di massimo cinque minuti, i presidenti delle commissioni o il loro delegato hanno assistito alla Conferenza, insieme ad un oratore per gruppo.
10 L'ordine del giorno previsto dall'assemblea puo' essere modificato ulteriormente, su riserva delle disposizioni dell'Articolo 50, unicamente per quanto riguarda l'iscrizione prioritaria decisa in applicazione dell'Articolo 48, primo comma, della Costituzione, alle condizioni previste all'articolo 89. Puo' essere eccezionalmente modificato dopo una nuova Conferenza dei Presidenti.
Articolo 49
1 L'organizzazione dell'esame generale dei testi presentati all'Assemblea puo' essere decisa dalla Conferenza dei Presidenti.
2 La Conferenza puo' decidere che l'esame generale sarà organizzato alle condizioni previste all'articolo 132.
3 Negli altri casi la Conferenza fissa la durata globale dell'esame generale nell'ambito delle sedute previste all'ordine del giorno. Questo tempo viene ripartito tra i gruppi dal presidente dell'Assemblea, in modo da garantire ad ognuno di essi a seconda della durata del dibattito, un tempo minimo identico. I deputati che non appartengono ad alcun gruppo dispongono di un tempo globale di parola proporzionale al loro numero. I tempi che rimangono disponibili sono suddivisi dal Presidente tra i gruppi a seconda della loro importanza numerica.
4 Le richieste di parola vengono iscritte dai presidenti dei gruppi i quali indicano al Presidente dell'Assemblea l'ordine in cui gli oratori dovrebbero essere chiamati e la durata degli interventi, che ad ogni modo non puo' essere inferiore ai cinque minuti.
5 Date queste indicazioni, il Presidente dell'Assemblea determina l'ordine degli interventi.
CAPO XII
Sedute plenarie
Articolo 49-1
1 I giorni delle sedute ai sensi dell'Articolo 28 della Costituzione sono quelli durante i quali una seduta è stata aperta. Non possono andare oltre l'indomani al di là dell'ora di apertura della seduta del mattino fissata all'articolo 50.
2 La decisione del Primo ministro di tenere giorni di seduta supplementare, in applicazione dell'Articolo 28, comma 3, della Costituzione, viene pubblicata nel Giornale ufficiale.
3 Quando la richiesta proviene dai membri dell'Assemblea questa si presenta sotto forma di un documento che viene consegnato al Presidente dell'Assemblea e comprende la lista delle firme della metà più uno dei suoi rappresentanti. Se questa condizione viene ottemperata, il Presidente convoca l'Assemblea.
Articolo 50
1 L'Assemblea si riunisce ogni settimana in seduta pubblica la mattina, il pomeriggio e la sera del martedì, insieme al pomeriggio e alla sera del mercoledì e del giovedì. Salvo in caso di decisione contraria da parte della Conferenza dei Presidenti, la seduta del martedì mattina è riservata alle interrogazioni orali senza dibattito o all'ordine del giorno in applicazione dell'articolo 48, comma 6.
2 Su proposta della Conferenza dei Presidenti, l'Assemblea puo' decidere di tenere altre sedute nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 28 della Costituzione. Con gli stessi limiti queste sedute sono di diritto su richiesta del Governo espressa in Conferenza dei Presidenti.
3 La mattinata del mercoledì è riservata ai lavori delle commissioni. Su riserva delle disposizioni dell'articolo 48, comma primo, della Costituzione, nel corso di questa mattinata, nessuna seduta puo' essere tenuta in applicazione del comma precedente.
4 L'Assemblea si riunisce il pomeriggio dalle 15 alle 20 e in serata dalle 21 h 30 all'una dell'indomani. Quando l'Assemblea è in seduta di mattina, si riunisce dalle 9 h 30 alle 13.
5 L'Assemblea puo' tuttavia decidere di prolungare le sue sedute su proposta della Conferenza dei Presidenti per un determinato ordine del giorno o su proposta della commissione adita in merito o dal governo per continuare il dibattito in corso ; in quest'ultimo caso viene consultata senza dibattito dal presidente di seduta.
6 L'Assemblea puo' in ogni momento decidere delle settimane in cui non si riunisce in seduta, conformemente al secondo comma dell'Articolo 28 della Costituzione.
Articolo 51
1 L'Assemblea puo' decidere di riunirsi in comitato segreto con una procedura di voto celere e senza dibattito su richiesta del Primo ministro, o di un decimo dei suoi membri. Il decimo dei membri viene calcolato sul numero di seggi effettivamente attribuiti. In caso di frazione il numero viene arrotondato alla cifra immediatamente superiore. Le firme debbono figurare su una lista unica. Dal momento in cui viene depositata questa lista, nessuna firma puo' essere ritirata né aggiunta e la procedura deve seguire il suo corso fino alla decisione dell'Assemblea. La lista ne varietur dei firmatari viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale una volta redatto il verbale completo.
2 Quando cessa il motivo che ha fatto riunire il comitato segreto, il Presidente consulta l'Assemblea sulla ripresa della seduta pubblica.
3 L'Assemblea decide ulteriormente della pubblicazione eventuale del resoconto integrale dei dibattiti in comitato segreto. Su richiesta del Governo, questa decisione viene presa in comitato segreto.
Articolo 52
1 Il Presidente apre la seduta, dirige le delibere, fa osservare il Regolamento e mantiene l'ordine ; puo' in ogni momento sospendere o togliere la seduta.
2 La polizia dell'Assemblea viene esercitata, a nome proprio, dal Presidente.
3 I segretari controllano la redazione del verbale, contano i voti per alzata di mano, per alzati e seduti o per appello nominale e controllano il risultato degli scrutini ; controllano le deleghe di voto; la presenza di almeno due di loro all'Ufficio di Presidenza è obbligatoria. In mancanza di questa doppia presenza o in caso di parità di pareri spetta al Presidente decidere.
Articolo 53
Prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea le comunicazioni che la riguardano.
Articolo 54
1 I membri dell'Assemblea possono esprimersi solo dopo averne fatto richiesta al Presidente e dopo averla ottenuta, anche se un oratore puo' eccezionalmente essere autorizzato ad interromperlo. In quest'ultimo caso l'interruzione non puo' superare i cinque minuti.
2 I deputati che desiderano intervenire devono iscriversi presso il Presidente che determina l'ordine in cui hanno facoltà di parlare.
3 A parte i dibattiti limitati dal Regolamento, il Presidente puo' autorizzare spiegazioni di voto di cinque minuti ognuno, designando un oratore per gruppo.
4 L'oratore parla alla tribuna o dal suo posto; il Presidente puo' invitarlo a salire sulla tribuna.
5 Quando il Presidente giudica che è l'Assemblea sufficientemente informata, puo' invitare l'oratore a concludere. Puo' anche, nell'interesse del dibattito, autorizzarlo a continuare il proprio intervento al di la del tempo che gli viene attribuito.
6 L'oratore non deve allontanarsi dal tema, altrimenti viene richiamato dal Presidente. Se non ottempera alla richiesta e anche nel caso in cui un oratore parla senza aver ottenuto l'autorizzazione o pretende di proseguire il proprio intervento dopo esser stato invitato a concludere o legge un discorso il Presidente puo' togliergli la parola. In questo caso, il Presidente ordina che le parole dell'oratore non figureranno più al verbale, e questo, senza rinuncia dell'applicazione delle pene disciplinari previste al Capo XIV del presente titolo.
Articolo 55
1 In tutti i dibattiti per i quali il tempo di parola è limitato, gli oratori non debbono, in alcun caso superare il tempo di parola attribuito al loro gruppo.
2 Se viene superato il tempo di parola, il Presidente applica l'Articolo 54, comma 5 e 6.
3 Quando un gruppo ha esaurito il proprio tempo di parola ai suoi membri verrà rifiutata la facoltà di parlare.
4 Se, nel corso di un dibattito organizzato appare chiaramente che i tempi di parola sono divenuti insufficienti, l'Assemblea su proposta del suo Presidente, puo' decidere, senza dibatterne, di aumentare i tempi di parola per una determinata durata.
Articolo 56
1 I ministri, i presidenti e i relatori delle commissioni adite sul merito ottengono la parola quando ne fanno richiesta.
2 I commissari del Governo, designati per decreto possono anche intervenire su richiesta del membro del Governo che assiste alla seduta.
3 Il Presidente puo' autorizzare un oratore a rispondere al Governo o alla commissione.
4 I presidenti e i relatori delle commissioni possono farsi assistere, durante le discussioni in seduta pubblica, dai funzionari dell'Assemblea di loro scelta.
Articolo 57
1 Al di fuori dei dibattiti organizzati conformemente all'articolo 49, e quando almeno due oratori di parere contrario sono intervenuti nella discussione generale, nell'esame di un articolo o nelle spiegazioni di voto, la chiusura immediata di questa fase della discussione puo' essere decisa dal Presidente oppure proposta da un membro dell'Assemblea. Tuttavia, la chiusura non si applica alle spiegazioni di voto sull'insieme.
2 Se un membro dell'Assemblea propone la chiusura dell'esame generale, la parola puo' essere data solo contro la chiusura e ad un solo oratore, per una durata massima di cinque minuti. Il primo degli oratori che rimane iscritto nella discussione oppure in sua assenza, uno degli iscritti nell'ordine di iscrizione che chiede la parola contro la chiusura ha la priorità; in assenza di oratori iscritti, la parola contro la chiusura viene data al deputato che l'ha chiesta per primo.
3 Quando la chiusura viene chiesta al di fuori dell'esame generale, l'Assemblea viene chiamata a pronunciarsi senza dibattito.
4 Il voto a scrutinio pubblico non puo' essere richiesto nella domanda di chiusura. Il Presidente consulta per alzata di mano. Se persiste un dubbio, l'esame continua.
Articolo 58
1 I richiami al regolamento e le richieste che riguardano lo svolgimento della seduta hanno priorità sulla richiesta principale; ne sospendono l'esame. La parola viene accordata ad ogni deputato che la richieda in proposito immediatamente, oppure, se un oratore ha in quel momento la parola alla fine del suo intervento.
2 Se è chiaro che il suo intervento non ha niente a che vedere con il Regolamento o con lo svolgimento della seduta, oppure se tende a rimettere in causa l'ordine del giorno fissato, il Presidente gli ritira la parola.
3 Le richieste di sospensione di seduta vengono sottoposte alla decisione dell'Assemblea tranne quando queste sono espresse dal Governo, dal presidente o dal relatore della commissione adita in merito o, personalmente e per una riunione del gruppo, dal presidente di un gruppo, o dal suo delegato di cui avrà previamente notificato il nome al Presidente. Ogni delega nuova annulla la precedente.
4 Quando un deputato richiede la parola per un fatto personale avrà facoltà solo alla fine della seduta.
5 Nei casi previsti dal presente Articolo, la parola non puo' essere mantenuta per più di cinque minuti.
6 E' vietato qualunque attacco personale, qualunque interpellazione da deputato a deputato, qualunque manifestazione o interruzione che turbi l'ordine pubblico.
Articolo 59
1 Prima di togliere la seduta, il Presidente indica all'Assemblea la data e l'ordine del giorno della seduta seguente.
2 Viene redatto, per ogni seduta pubblica un resoconto analitico ufficiale, affisso e distribuito e un resoconto integrale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3 Il resoconto integrale è il verbale della seduta. Diviene definitivo se il Presidente dell'Assemblea non è stato adito per iscritto da alcuna opposizione o domanda di rettifica nelle ventiquattro ore seguenti la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le contestazioni sono presentate all'Ufficio dell'Assemblea che delibera sull'opportunità di prenderle in considerazione dopo che l'autore è stato ascoltato dall'Assemblea per una durata non superiore a cinque minuti.
4 Se la contestazione viene presa in considerazione dall'Ufficio di Presidenza, la rettifica del verbale viene presentata all'Assemblea, dal Presidente, all'inizio della prima seduta che segue la decisione dell'Ufficio di presidenza il quale delibera senza dibattito.
5 Viene realizzata una relazione audiovisiva dei dibattiti in seduta pubblica e viene diffusa o distribuita alle condizioni stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
Articolo 60
1 il Presidente dichiara chiusa la sessione ordinaria alla fine dell'ultima sessione tenutasi l'ultimo giorno feriale di giugno; essa non puo' prolungarsi al di la della mezzanotte. Se l'Assemblea non si riunisce, il Presidente proclama la chiusura l'indomani tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2 Dopo la lettura del decreto di chiusura di una sessione straordinaria avvenuta alle condizioni previste all'Articolo 29, comma 2 e 30 della Costituzione, il Presidente non puo' dare la parola a nessun oratore e toglie immediatamente la seduta.
CAPO XIII
Organizzazione delle votazioni
Articolo 61
1 L'Assemblea è sempre numerosa per deliberare e per decidere del proprio ordine del giorno.
2 I voti presentati dall'Assemblea sono validi qualunque sia il numero dei presenti se, prima dell'annuncio quando si tratta di uno scrutinio pubblico, o prima dell'inizio dell'esame negli altri casi, l'Ufficio di Presidenza non è stato chiamato su richiesta personale del presidente di un gruppo a verificare il quorum e a constatare la presenza, all'interno del Palazzo, della maggioranza assoluta dei deputati calcolata sul numero di seggi effettivamente assegnati.
3 Quando non si puo' votare per mancanza del quorum, la seduta viene sospesa dopo che il Presidente avrà annunciato il rinvio dello scrutinio; esso non puo' aver luogo meno di un'ora dopo; il voto è allora valido, qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 62
1 Il voto dei deputati è personale.
2 Tuttavia, il loro diritto di voto negli scrutini pubblici puo' essere delegato alle condizioni fissate dall'ordinanza no 58-1066 del 7 novembre 1958 citata previamente.
3 La delega di voto è sempre personale, redatta a nome di un solo deputato precisamente designato. Puo' essere trasferita su previo accordo del delegante a un altro delegato ugualmente designato. Questa viene notificata al Presidente prima dell'apertura dello scrutinio o del primo degli scrutini ai quali si applica.
4 Quando la durata della delega non viene precisata, scade di pieno diritto alla fine di un tempo fissato ad otto giorni pieni calcolati dalla data in cui viene ricevuta.
5 Le deleghe e notifiche in caso di urgenza possono essere inviate per telegramma da parte del delegante al delegato e allo stesso tempo notificate da un'autorità ufficiale. Questa notifica deve essere accompagnata dalla certifica, da parte della stessa autorità della conferma prevista per ordinanza indicata nel comma 2 qui sotto.
Articolo 63
1 I voti si esprimono per alzata di mano o seduti e in piedi ossia per scrutinio ordinario o a scrutinio pubblico alla tribuna.
2 Tuttavia, quando l'Assemblea deve procedere per scrutinio a nomine personali lo scrutinio è segreto.
3 Nelle questioni complesse e tranne nei casi previsti agli Articoli 44 e 49 della Costituzione, puo' sempre essere sempre richiesto il voto di un testo per parti. L'autore della richiesta deve precisare le parti del testo su cui richiede voti separati.
4 Il voto di un testo per parti di testo è di diritto quando viene richiesto dal governo o dalla commissione adita nel merito. Negli altri casi, il presidente di seduta dopo l'eventuale consultazione del Governo o della commissione, decide se è opportuno o meno votare per parti di testo.
Articolo 64
1 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su qualunque argomento tranne per le nomine personali.
2 In caso di dubbio sul risultato del voto per alzata di mano si procede al voto seduti e in piedi; se il dubbio persiste, è possibile procedere per scrutinio pubblico.
3 Tuttavia, quando si ha un dubbio sul primo voto per alzata di mano, il Presidente puo' decidere di procedere per scrutinio pubblico ordinario
4 Nessuno puo' ottenere la facoltà di parola durante le prove di voto.
Articolo 65
1 Il voto per scrutinio pubblico è di diritto :
2 1o Su decisione del Presidente e su richiesta del Governo o della commissione adita in merito ;
3 2o Su richiesta da parte del presidente di un gruppo o del suo vicepresidente di cui ha segnalato previamente il nome al Presidente. Ogni nuova delega annulla la precedente ;
4 3o Quando la Costituzione esige una maggioranza qualificata o quando è in gioco la responsabilità del Governo.
5 Si procede allo scrutinio pubblico in forma ordinaria quando ha luogo in applicazione dei comma 1o e 2o sopra citati e dell'articolo 65-1. Si procede allo scrutinio pubblico alla tribuna o nelle sale contigue all'aula, su decisione della Conferenza dei Presidenti, quando si applica il 3o sopra enunciato.
Articolo 65-1
Lo scrutinio pubblico puo' essere deciso in Conferenza dei Presidenti che su riserva delle disposizioni dell'Articolo 48 della Costituzione, ne fissa la data.
Articolo 66
1 Quando avviene a scrutinio pubblico, l'annuncio viene fatto in tutti i locali del Palazzo. Cinque minuti almeno dopo questo annuncio, il Presidente invita eventualmente i deputati a tornare ai propri posti. Dichiara poi lo scrutinio aperto.
2 I. - Per uno scrutinio ordinario il voto avviene con procedura elettronica.
3 Nel caso in cui il sistema elettronico non funzionasse, il voto si svolgerebbe con le schede. Ogni deputato deposita personalmente nell'urna che si trova in custodia dei segretari dell'Ufficio di presidenza una scheda di voto a nome proprio, bianco per l'approvazione, azzurro se contrario, rosso per l'astensione. E' vietato depositare più di una scheda nell'urna qualunque ne siano le ragioni.
4 Quando nessuno chiede più di votare il presidente pronuncia la chiusura dello scrutinio. Le urne sono eventualmente portate alla tribuna. Il Presidente proclama il risultato dello scrutinio il cui spoglio si è svolto a cura dei segretari.
5 II. - Negli scrutini pubblici tutti i deputati vengono chiamati nominalmente alla tribuna dagli uscieri. Vengono chiamati per primi coloro il cui nome inizia con una lettera tirata a sorte. Si procede mano mano nella lista dei nomi dei votanti.
6 Il voto avviene tramite un'urna elettronica. Nel caso in cui l'apparecchio elettronico non funziona, il voto avviene con le schede. Ogni deputato consegna la sua scheda ad uno dei segretari che lo depositano in un'urna posta vicino alla tribuna.
7 Lo scrutinio è aperto per un'ora e questa durata diventa di quaranta cinque minuti per i voti sulle mozione di censura. Il risultato viene constatato dai segretari e proclamato dal Presidente.
8 III. - La Conferenza dei Presidenti fissa la data dello scrutinio pubblico quando questo avviene nelle sale contigue all'aula.
9 IV. - Conformemente all'Articolo 52, in caso di scrutinio pubblico, è necessaria la presenza di due segretari dell'Ufficio Presidenza. In mancanza di questi ultimi, il Presidente puo' chiedere ai due deputati presenti di fungere da segretari.
10 V. - Le modalità del voto elettronico, dell'utilizzazione dell'urna elettronica e dell'esercizio delle deleghe di voto vengono spiegate in un'istruzione dell'Ufficio Presidenza.
Articolo 67
1 Il Presidente dopo aver consultato i segretari puo' decidere che sussiste la necessità di procedere ad una verifica tramite scrutinio pubblico.
2 Quando si procede ad una verifica di scrutinio riguardante una richiesta di sospensione di seduta o su un testo la cui adozione o rifiuto non influisce sul proseguimento dell'esame, la seduta continua.
Articolo 68
1 Su riserva dell'applicazione dell'Articolo 49 della Costituzione, le domande messe ai voti sono dichiarate adottate solo se hanno ottenuto la maggioranza dei suffragi espressi. Tuttavia, quando la Costituzione esige, per una data approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, questa maggioranza viene calcolata sul numero di seggi effettivamente attribuiti.
2 In caso di parità di suffragi, le questioni messe ai voti non vengono approvata.
3 Il risultato delle delibere dell'Assemblea viene proclamato dal Presidente in questi termini : « L'Assemblea ha approvato, l'Assemblea non ha approvato ».
4 Nessuna rettifica di voto è ammessa dopo la chiusura dello scrutinio.
Articolo 69
1 Gli scrutini segreti ai quali procede l'Assemblea per le nomine personali avvengono alla tribuna alle condizioni previste all'articolo 66, paragrafo II, o nelle sale contigue all'aula.
2 In quest'ultimo caso il Presidente indica l'ora di apertura e l'ora di chiusura. Gli scrutatori tirati a sorte procedono al depennamento della lista dei votanti. Durante il corso della seduta che non viene sospesa a causa del voto, ogni deputato deposita la propria scheda in un'urna sorvegliata da uno dei segretari dell'Ufficio di Presidenza. I segretari procedono allo spoglio dello scrutinio e il Presidente ne proclama il risultato in seduta.
3 Tranne in caso di decisione contraria da parte della Conferenza dei Presidenti, la durata di tutti gli scrutini previsti al presente articolo è di un'ora.
CAPO XIV
Disciplina e immunità
Articolo 70
1 Le pene disciplinari applicabili ai membri dell'Assemblea sono :
2 - il richiamo all'ordine ;
3 - il richiamo all'ordine con iscrizione al verbale ;
4 - la censura ;
5 - la censura con esclusione temporanea.
Articolo 71
1 E unicamente il Presidente che richiama all'ordine.
2 Viene richiamato all'ordine qualunque oratore che arrechi disturbo a tale ordine.
3 Qualunque deputato che non essendo autorizzato a parlare si è fatto richiamare all'ordine ottiene la parola solo per giustificarsi a fine seduta a meno che il Presidente decida altrimenti.
4 Viene richiamato all'ordine con iscrizione al verbale qualunque deputato che nella stessa seduta è incorso in un primo richiamo all'ordine.
5 Viene anche richiamato all'ordine con un'annotazione nel verbale il deputato che rivolge ingiurie provocazioni o minacce a uno o più colleghi.
6 Il richiamo all'ordine con iscrizione al verbale comporta il diritto alla privazione durante un mese di un quarto dell'indennità parlamentare dei deputati.
Articolo 72
1 La censura viene pronunciata contro qualunque deputato che:
2 1o dopo un richiamo all'ordine con iscrizione al verbale non ha rispettato le ingiunzioni del Presidente;
3 2o nell'Assemblea ha provocato una scena tumultuosa.
Articolo 73
1 La censura con esclusione temporanea dal Palazzo dell'Assemblea viene pronunciata contro ogni deputato che:
2 1o ha resistito alla censura semplice o che ha ricevuto per due volte questa sanzione;
3 2o in seduta pubblica ha fatto uso della violenza;
4 3o si è reso responsabile di oltraggi nei confronti dell'Assemblea o del Presidente;
5 4o si è reso responsabile di ingiurie, provocazioni o minacce nei confronti del Presidente della Repubblica, del Primo ministro dei membri del Governo e verso le assemblee previste dalla Costituzione.
6 La censura con esclusione temporanea porta il divieto di prendere parte ai lavori dell'Assemblea e di riapparire nel Palazzo dell'Assemblea fino alla scadenza del quindicesimo giorno di seduta che segue quello in cui il provvedimento è stato preso.
7 In caso di rifiuto da parte del deputato di rispettare l'ingiunzione ad uscire rivoltagli dal Presidente, la seduta è sospesa. In questo caso e anche nel caso in cui la censura con esclusione temporanea viene applicata per la seconda volta ad un dato deputato, l'esclusione è pronunciata per trenta giorni di seduta.
Articolo 74
1 In caso di aggressione o di minaccia da parte di un membro dell'Assemblea nei confronti dei propri colleghi , il Presidente puo' proporre all'Ufficio di Presidenza la pena della censura con esclusione temporanea. In assenza del Presidente un deputato puo' farne domanda per iscritto all'Ufficio di Presidenza.
2 Quando si propone la censura con esclusione temporanea in queste condizioni ad un deputato, il Presidente convoca l'Ufficio di presidenza che ascolta i deputati. L'Ufficio di Presidenza puo' applicare una delle pene previste all'l'Articolo 70. Il Presidente comunica al deputato la decisione dell''Ufficio di presidenza e se quest'ultimo decide di applicare una censura con esclusione temporanea, il deputato viene ricondotto fino alla porta del Palazzo dal capo degli uscieri.
Articolo 75
1 La censura semplice e la censura con esclusione temporanea vengono pronunciate dall'Assemblea, per voto alzati e seduti e senza dibattito sulla proposta del Presidente.
2 Il deputato contro chi viene pronunciata una di queste pene disciplinari ha sempre il diritto di essere ascoltato o di far ascoltare uno dei suoi colleghi.
Articolo 76
1 La censure semplice comporta, di diritto, la privazione per un mese della meta dell'indennità.
2 La censura con esclusione temporanea comporta di diritto, la privazione della meta dell'indennità per due mesi.
Articolo 77
1 Quando un deputato inizia a bloccare la libertà delle delibere e dei voti dell'Assemblea e dopo aver aggredito uno o più dei suoi colleghi rifiuta di ottemperare ai richiami all'ordine del Presidente, quest'ultimo dichiara la seduta tolta e convoca l'Ufficio Presidenza.
2 L'Ufficio di Presidenza puo' proporre all'Assemblea di pronunciare la censura con esclusione temporanea sapendo che la privazione dell'indennità parlamentare prevista all'articolo precedente è in questo caso di sei mesi.
3 Se, nel corso delle sedute che hanno motivato questa sanzione, vengono commesse aggressioni gravi, il Presidente adisce immediatamente il procuratore generale.
Articolo 77-1
1 La frode negli scrutini, in particolare per quanto riguarda il carattere personale del voto, porta alla privazione per un mese di un quarto dell'indennità prevista all'articolo 76. In caso di recidiva durante la stessa sessione questo lasso di tempo sale a sei mesi.
2 L'Ufficio di Presidenza decide l'applicazione del comma precedente su proposta dei segretari.
Articolo 78
1 Se un fatto delittuoso viene commesso da un deputato nella sede del Palazzo mentre il Parlamento è in seduta la delibera in corso viene sospesa.
2 Seduta stante, il Presidente porta il fatto a conoscenza dell'Assemblea.
3 Se il fatto indicato nel primo comma viene commesso durante una sospensione o dopo aver tolto la seduta, il Presidente porta il fatto a conoscenza dell'Assemblea alla ripresa della seduta o all'inizio della seduta seguente.
4 Su richiesta il deputato puo' essere ammesso a fornire spiegazioni. Su ordine del Presidente è obbligato a lasciare l'aula e viene trattenuto nel Palazzo.
5 In caso di resistenza del deputato o di tumulto nell'Assemblea, il Presidente toglie immediatamente la seduta.
6 L'Ufficio di Presidenza informa immediatamente il procuratore generale indicando che un reato è stato appena commesso nel Palazzo dell'Assemblea.
Articolo 79
1 Indipendentemente dai casi previsti dall'articolo L.O. 150 e sanzionati dall'articolo L.O. 151 del codice elettorale, è vietato per tutti i deputati o saranno passibili delle pene disciplinari previste agli articoli 70 a 76, di trasferire o di lasciar usufruire della propria carica nelle imprese finanziarie, industriali o commerciali o nell'esercizio delle libere professioni o altre e in modo generale di usare il proprio titolo per altri motivi che non per l'esercizio del suo mandato.
2 E' generalmente vietato, e passibile delle stesse pene, aderire ad un'associazione o ad un gruppo di difesa di interessi particolari, locali o professionali o di impegnarsi rispetto ad essi, attraverso la propria attività di parlamentare, quando questa adesione o questi impegni implicano l'accettazione di un mandato imperativo.
Articolo 80
1 Viene costituita, all'inizio della legislatura e per ogni anno che segue ad eccezione di quello precedente il rinnovo dell'Assemblea, all'inizio della sessione ordinaria, una commissione di quindici membri e di quindici supplenti incaricata dell'esame delle domande di sospensione della detenzione, delle misure privative o restrittive della liberta o del procedimento penale di un deputato. Le nomine avvengono cercando di riprodurre la configurazione politica dell'Assemblea nazionale e in assenza di un accordo tra i presidenti dei gruppi su una lista di candidati con una rappresentanza proporzionale dei gruppi, secondo la procedura prevista all'articolo 25. Un supplente è previsto per ogni titolare. Puo' sostituire solo per l'esame completo di una richiesta.
2 I provvedimenti iscritti al Capo X riguardano la procedura relativa ai lavori delle commissioni sono applicabili alla commissione costituita in applicazione del presente Articolo.
3 La commissione deve ascoltare l'autore o il primo firmatario della domanda e il deputato interessato o il collega che ha incaricato di rappresentarlo. Se il deputato interessato è detenuto, puo' farlo ascoltare personalmente da uno o più membri delegati a tal riguardo.
4 Su riserva dei provvedimenti del comma seguente, le domande vengono iscritte d'ufficio dalla Conferenza dei Presidenti, appena viene distribuito il rapporto della commissione, alla prossima seduta riservata in priorita all'Articolo 48, comma 2, della Costituzione alle domande dei membri del Parlamento e alle risposte del Governo in seguito alle suddette domande e risposte. Se il rapporto non è stato distribuito in un lasso di venti giorni a contare dalla data di presentazione della domanda, la questione puo' essere iscritta d'ufficio Dalla Conferenza dei Presidenti alla seguente riunione in priorita dall'Articolo 48, comma 2, della Costituzione alle domande dei membri del Parlamento e alle risposte del Governo in seguito alle suddette domande e risposte.
5 Conformemente all'ultimo comma dell'Articolo 26 della Costituzione, l'Assemblea si riunisce di pieno diritto per una seduta aggiuntiva per esaminare una domanda di sospensione di detenzione, di misure privative o restrittive di liberta o di procedimento penale; questa seduta non puo' tenersi più di una settimana dopo la distribuzione del suo rapporto più di quattro settimane dopo aver depositato la domanda.
6 L'esame in seduta pubblica concerne le conclusioni della commissione formulate in una proposta di risoluzione. Se la commissione non presenta conclusioni, l'esame riguarda la domanda di cui è adita l'Assemblea. Una mozione di rinvio alla commissione puo' essere presentata alle condizioni previste all'Articolo 91. In caso di rifiuto delle conclusioni della commissione che tende a rifiutare la richiesta, questa viene considerata come approvata.
7 L'Assemblea delibera sul contenuto dopo un dibattito al quale possono prendere parte solamente il relatore della commissione, il Governo, il deputato interessato o un membro dell'Assemblea che lo rappresenti, e un oratore contrario. La richiesta di rinvio in commissione, prevista al comma precedente viene messa ai voti dopo audizione del relatore. In caso di rifiuto, l'Assemblea ascolta poi gli oratori previsti al presente comma.
8 Se adita da una richiesta di sospensione di procedimento penale a carico di un deputato detenuto o colpito da misure privative o restrittive della liberta, l'Assemblea puo' decidere la sospensione della detenzione o di tutta o parte delle misure in causa. Sono unicamente ricevibili gli emendamenti ad uopo. Per il loro esame si applica l'articolo 100.
9 In caso di rifiuto di una richiesta, non puo' essere presentata nessuna nuova domanda, riguardante gli stessi fatti durante la sessione in corso.
TITOLO II
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
PRIMA PARTE
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO
CAPO PRIMO
Presentazione e trasmissione dei Progetti e Disegni di legge
Articolo 81
1 I disegni di legge, le proposte di legge trasmesse dal Senato e le proposte di legge presentate dai deputati vengono registrate alla Presidenza.
2 La consegna dei disegni di legge e delle proposte trasmesse dal senato è sempre annunciata in seduta pubblica.