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CONOSCENZA DELL’ASSEMBLEA L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORGANIZZAZIONE & FUNZIONAMENTO
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Il testo di questo opuscolo è stato redatto da Michel MOPIN e Jean-Louis PEZANT (Luglio 2001 - aggiornamento parziale : 26/07/2004) ____________________________________________ TUTTI I DIRITTI RISERVATI – E’ vietato riprodurre digitalmente, trasferire su memoria ottica, fotocopiare, riprodurre, o trasmettere, con mezzi elettronici, meccanici o di altro genere, questa pubblicazione, senza la previa autorizzazione dell’Assemblea nazionale. Copyright Assemblea nazionale - Luglio 2001
Assemblea nazionale. Questa denominazione è entrata nella storia della Francia il 17 giugno 1789, quando i deputati del Terzo Stato cercarono l’appellativo che avrebbe rappresentato tutta la Nazione. Il presente opuscolo è il primo di una collezione, " Conoscenza dell’Assemblea", il cui obiettivo è di spiegare e far conoscere meglio il ruolo dell’ l’Assemblea nazionale. Viene fatta una presentazione molto generale dell’Assemblea, della sua organizzazione e del suo funzionamento : 1.- cos’è un deputato, come viene eletto, quale è il suo statuto, di quali mezzi dispone, quali sono gli organi ai quali puo’ essere preposto a partecipare, queste sono le principali domande alle quali risponde la prima parte 2.- come viene votata una legge, come si svolge la Seduta pubblica, quali sono i momenti forti della procedura legislativa, quale ruolo svolge a questo riguardo l’Assemblea nazionale in un Parlamento bicamerale, è l’argomento questo della seconda parte. 3.- la terza parte è dedicata alla funzione di controllo e d’informazione, che rappresentano un soggetto sempre più di interesse e di attualità. Il lettore che desideri approfondire le questioni riguardanti i vari aspetti dell’organizzazione e dell’attività dell’Assemblea potrà consultare gli altri opuscoli che costituiscono la Collezione Conoscenze dell’Assemblea, i cui titoli sono indicati qui di seguito e ai quali si fa sistematicamente riferimento.
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PRIMA PARTE :
Il testo della Costituzione definisce, a grandi linee, il ruolo dell’Assemblea nazionale all’interno delle istituzioni. Tuttavia, non viene fatta menzione alcuna della sua stessa organizzazione; essa è oggetto di altre disposizioni, sia esterne all’Assemblea, come le leggi, organiche o ordinarie, sia interne, come il Regolamento.
Dopo aver ricordato all’interno di quale quadro generale si inserisce l’istituzione (I), viene descritto brevemente il sistema di elezione dei suoi membri, i deputati (II), poi le componenti essenziali del loro statuto (III), prima di passare ad un’analisi dei suoi principali organi. (IV), e infine di elencare i vari mezzi messi a disposizione di coloro che vi partecipano (V).
Ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione, il Parlamento è costituito dall’Assemblea nazionale e dal Senato. L’Assemblea nazionale attuale è l’emanazione di quella istituita nel 1789, la cui sede si trova a Palazzo Borbone da due secoli. La seconda camera -che non è sempre esistita nelle costituzioni che si sono succedute dal 1791- ha come sede il Palazzo del Lussemburgo. Le due assemblee non hanno lo stesso ruolo politico né lo stesso ruolo legislativo. - 1. Il loro ruolo politico · Le due camere non hanno lo stesso corpo elettorale: universalità degli elettori, ossia il suffragio universale diretto per l’Assemblea nazionale, che corrisponde a circa 40 milioni di elettori iscritti; suffragio universale indiretto per il Senato, il cui collegio elettorale comprende all’incirca 150.000 persone.
Il PALAZZO BORBONE
E’ il 18 settembre 1795 che Palazzo Borbone è divenuto sede di una Assemblea politica (Il Consiglio Cinquecento) ed è il 21 gennaio 1798 che è stata inaugurata la prima Sala delle Sedute. Da questo momento in poi, la storia del Palazzo e quella delle Assemblee che ha ospitato con denominazioni diverse (Corpi legislativi, Camera dei deputati, Assemblea nazionale), si sono continuamente intrecciate. Ma la storia del Palazzo è iniziata al principio del diciottesimo secolo. La dimora principesca Palazzo Borbone fu edificato nel 1722 dalla duchessa di Borbone, figlia di Luigi XIV e di Madame de Montespan, su un terreno da lei acquisito nel 1720. Terminato nel 1728, il Palazzo, che ricordava nel suo stile il Grande Trianone, fu considerato nel diciottesimo secolo come " il più grande ornamento della città dopo le case reali ". Alla morte della duchessa di Borbone, il Palazzo fu acquistato da Luigi XV che lo cedette nel 1764 al principe di Condé. Quest’ultimo fece realizzare lavori di ammodernamento e di ingrandimento che terminarono nel 1788. Un anno dopo, il principe di Condé, in fuga dalla Rivoluzione, andò in esilio per venticinque anni. Il primo palazzo repubblicano Confiscato nel 1791, il palazzo fu dichiarato bene della Nazione. Nel 1794 fu sede della futura scuola politecnica prima di essere destinato nel 1795 al Consiglio dei Cinquecento. Gli architetti Gisors e Lecomte furono incaricati di costruirvi un’aula in emiciclo che fu utilizzata, senza modifica alcuna, fino al 1829. Di questa prima sala, sussiste ancora solo l’ufficio del Presidente e la tribuna dell’oratore. Nel 1806 fu deciso di aggiungere, dal lato del ponte della Concordia, un peristilio di dodici colonne al di sopra di una scalinata di dodici gradini per richiamare lo stile della Madeleine. Dalla restaurazione ai nostri giorni Alla Restaurazione, il principe di Condé tentò di riprendersi la sua proprietà. Ma fu costretto a cederla in affitto al servizio della Camera dei deputati fin quando lo Stato ne divenne definitivamente proprietario nel 1827. Per cinque anni - l’inaugurazione avvenne il 21 novembre 1832-, l’architetto Jules de Joly diresse i lavori che avrebbero trasformato i luoghi, per renderli nelle sembianze attuali ; tra le opere annoveriamo la creazione dei tre " saloni " accanto alla Sala delle Sedute e la creazione della Biblioteca. La decorazione dei soffitti di quest’ultima, e a quella dei saloni, fu affidata a Eugène Delacroix. I lavori condotti nel ventesimo secolo hanno essenzialmente riguardato l’allestimento interno, sia per acquisire nuovi spazi di lavoro (allestimento dei sottotetti), sia per soddisfare le esigenze della vita moderna (allestimento di un generatore elettrico, creazione di sale riunioni, di zone di parcheggio, di uno studio audiovisivi, di lavori di cablaggio…). Oltre a Palazzo Borbone, l’Assemblea, nella quale lavorano circa 3.000 persone, dispone, nelle vicinanze di altri tre palazzi.
Per ulteriori approfondimenti : · Il rinnovo delle due camere non è lo stesso: il Senato è un’Assemblea permanente (non puo’ essere sciolto) i cui membri, attualmente eletti per sei anni, vengono rinnovati, per metà, ogni tre anni. Il mandato dei deputati, che è in genere per cinque anni, puo’ essere interrotto con lo scioglimento; dal 1958 questo è avvenuto cinque volte. Il Presidente della Repubblica ha utilizzato i poteri conferitegli dall’articolo 12 della Costituzione: 1962, 1968, 1981, 1988, 1997. Per "legislatura" si intende la durata di un’Assemblea, ossia il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui viene costituita e quello in cui essa cessa di esistere, sia per scadenza del mandato dei suoi membri che tramite dissoluzione. · Grazie al suo modo elettivo, che ne fa l’espressione diretta della sovranità popolare, l’Assemblea nazionale costituisce l’anello principale del cosiddetto regime maggioritario : attraverso le elezioni legislative, gli elettori scelgono l’appartenenza della compagine che sotto l’autorità del Primo ministro, costituirà il Governo, la cui azione sarà quindi sostenuta dalla maggioranza dei deputati. · E’ rispetto all’Assemblea nazionale che la Costituzione stabilisce le applicazioni della responsabilità del governo, secondo le modalità che verranno esaminate oltre. - 2. Il ruolo legislativo Un testo diventa legge solo dopo esser stato esaminato successivamente da ogni Assemblea – con la cosiddetta navetta – e in genere, votato dalle due camere negli stessi termini. Tuttavia, la Costituzione indica in vari punti la specificità dell’Assemblea nazionale : · L'articolo 39, comma 2, prevede che i disegni di legge sulla finanziaria e sul finanziamento della previdenza sociale vengano presentati in prima analisi all’Assemblea nazionale. · L'articolo 45, comma 4, prevede che nel caso in cui, malgrado l’eventuale ricorso ad una procedura di conciliazione all’interno di una commissione mista paritaria, le due assemblee non riuscissero ad arrivare ad un accordo, è l’Assemblea nazionale che puo’ essere chiamata a deliberare definitivamente. Tuttavia, vi sono due campi, in cui questo diritto dell’ultima parola non puo’ essere applicato : prima di tutto per quanto riguarda le leggi organiche relative al Senato che devono essere votate con gli stessi termini dalle due assemblee (articolo 46, comma 4, della Costituzione); si tratta tra l’altro delle leggi che riguardano la revisione della Costituzione, l'articolo 89, comma 2, che stipula che "il progetto o la proposta di revisione deve essere votata dalle due assemblee in termini identici" Il mandato parlamentare ha due caratteristiche principali: · E’ generale. Questo veniva già affermato nella prima Costituzione francese (3 settembre 1791) : "I rappresentanti nominati nelle province non saranno considerati rappresentanti di una provincia in particolare ma di tutta la Nazione, e non gli si potrà dare alcun mandato." Ne risulta che con la soppressione della circoscrizione non c’è stata influenza alcuna sul mandato, come abbiamo visto nel 1871, e, anche nel 1962 dopo la proclamazione dell’indipendenza dell’Algeria. · E’ indipendente. "Qualunque mandato imperativo è nullo" (articolo 27, comma primo, della Costituzione). Questa proibizione di ordine giuridico non vieta ai deputati di sottoscrivere gli impegni di fronte agli elettori, ne di rispettare le consegne di voto imposte dal loro gruppo politico. Ma questi impegni e queste consegne hanno unicamente una dimensione politica. Esiste una disposizione del Regolamento che sottolinea l’indipendenza del mandato : "E’ vietata la formazione all’interno dell’Assemblea nazionale (…) di gruppi di difesa di interessi particolari, locali o professionali che conduca i propri membri all’accettazione di un mandato imperativo" (articolo 23, comma primo). Regolamento e precedenti costituiscono le due fonti principali. -1. Il Regolamento Il Regolamento di una Assemblea ha come oggetto l’organizzazione del proprio funzionamento interno, le procedure seguite nelle sue delibere e la disciplina dei suoi membri. Il Regolamento e le modifiche che vengono apportate sono adottate sotto forma di proposta di risoluzione e possono essere presentate da uno o più deputati. Per il Regolamento invece, succede spesso che la modifica venga presentata all’Assemblea dal presidente stesso, che, molte volte, sul testo che presenta, ha raccolto l’accordo dei presidenti dei gruppi politici. Avviata dalla Commissione incaricata delle questioni riguardanti il Regolamento (la commissione delle leggi) o da una commissione speciale, la proposta di risoluzione è poi oggetto di delibere dell’Assemblea, prima di essere presentata al Consiglio costituzionale. Le Costituenti del 1958 si sono in effetti impegnate a stabilire la premazia della Costituzione sul regolamento, in due modi. Il primo è consistito nel costituzionalizzare, quindi tutelare contro modifiche troppo frequenti una parte della materia regolamentare tradizionale. Ritroviamo quindi nel campo costituzionale: il numero delle commissioni legislative permanenti, le modalità della navetta, la redazione dell’ordine del giorno… Al momento della sua adozione e per ognuna delle modifiche, il Regolamento viene ormai sottoposto ad un controllo di previa costituzionalità, conformemente all’articolo 61, comma primo, della Costituzione. "I Regolamenti e le modifiche adottate da una delle due assemblee vengono trasmessi al Consiglio costituzionale dal Presidente dell’Assemblea" (articolo 17, ultimo comma, dell’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 che riguarda la legge organica sul Consiglio costituzionale). Se il Consiglio costituzionale dichiara contraria alla Costituzione una disposizione del Regolamento, questa non puo’ essere applicata (articolo 23, ultimo comma, dell’ordinanza organica precitata). Puo’ anche accompagnare le sue decisioni di precisazioni che riguardano le modalità secondo le quali deve essere applicata una disposizione piuttosto che un’altra. E’ in tal modo che la giurisprudenza del Consiglio costituzionale contribuisce in modo significativo alla formazione del diritto parlamentare. -2. I precedenti Servono ad ovviare al carattere troppo generale della regola scritta. Derivanti da delibere dell’Assembla o da decisioni prese da alcuni dei suoi organi, hanno come oggetto di precisare le modalità di applicazione della regola, di interpretarla, di completarla, di modificarla o di derogarvi. La tradizione parlamentare ha sempre fatto coesistere il diritto scritto e le norme non scritte (precedenti, tradizione della « Camera », giurisprudenza degli organi interni, …).
Quattro differenze principali distinguono il regime elettorale dei deputati da quello dei senatori. I deputati all’Assemblea nazionale sono eletti a suffragio (universale) diretto, i senatori al suffragio indiretto (articolo 24, comma 2 e 3, della Costituzione). La Costituzione rinvia ad una legge organica per tutto quel che riguarda la durata del mandato dei parlamentari. Nella sua stesura più recente, il testo organico prevede che "i poteri dell’Assemblea nazionale scadono il terzo martedì di giugno del quinto anno che segue la sua elezione". La durata effettiva di una legislatura puo’ essere abrogata tramite lo scioglimento; secondo la data dello scioglimento, la legislatura seguente puo’ ugualmente essere abbreviata. Il mandato dei senatori è di sei anni. L'Assemblea nazionale è rinnovata completamente; il Senato lo è per metà, ogni tre anni Il Presidente della Repubblica puo’ sciogliere l’Assemblea nazionale ma non il Senato. -1. Il modo di scrutinio La V Repubblica è tornata allo scrutinio esistente durante la terza Repubblica ossia lo scrutinio maggioritario uninominale a due turni, nell’ambito della provincia o della circoscrizione. La legge elettorale attualmente in vigore, che ha ripristinato lo scrutinio uninominale dopo una parentesi di modo proporzionale, è la legge n° 86-825 dell’11 luglio 1986. Il numero dei deputati è 577, suddivisi come segue: Francia Metropolitana 555 Province d’Oltre-Mare 15 (Guyana, Guadalupa, Martinica, Riunione) Enti territoriali d'Oltre-Mare 2 (Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon) Territori d’Oltre-Mare 5 (Nuova Caledonia, Polinesia francese, Wallis e Futuna) · Sono elettori tutti i Francesi di entrambi i sessi, che abbiano compiuto i diciotto anni, in possesso dei diritti civili. La maggior età a 18 anni risale ad una legge del 5 luglio 1974. · Sono eleggibili i Francesi di entrambi i sessi che abbiano compiuto i 23 anni. Insieme al candidato o alla candidata viene presentato obbligatoriamente un "eventuale supplente" chiamato a sostituirlo in certi casi. -2. L'elezione
· Per essere eletto al primo turno, il candidato deve raccogliere la maggioranza assoluta dei suffragi espressi e un numero di suffragi pari ad un quarto del numero degli elettori iscritti. Il secondo turno avviene la domenica che segue il primo turno. · Per essere candidati al secondo turno, è necessario aver ottenuto un numero di suffragi pari al 12,5% degli elettori iscritti. · Al secondo turno, è sufficiente avere la maggioranza relativa. -3. La supplenza L'incompatibilità tra una funzione governativa e il mandato parlamentare ribaditi dall’articolo 23 della Costituzione ha richiesto la creazione di un sistema di supplenza. Gli articoli L.O. 176-1 e L.O. 319 e 320 del codice elettorale hanno previsto che i parlamentari il cui seggio fosse vacante in seguito ad una loro nomina al Governo saranno sostituiti fino alla scadenza del loro mandato con persone designate a questo riguardo. La supplenza si applica anche in caso di decesso del titolare della sede, di sua nomina al Consiglio costituzionale o di accettazione di un incarico affidato dal Governo al di la dei sei mesi. Non si applica in caso di dimissione; si procede in questo caso ad una elezione parziale. Il supplente divenuto parlamentare non puo’ presentarsi contro l’ex titolare del seggio al momento del rinnovo delle camere. § 2. IL CONTENZIOSO ELETTORALE La Costituzione del 1958 ha tolto alle assemblee la convalida dell’elezione dei propri membri e ha affidato al Consiglio costituzionale, non, come nel sistema precedente, la "verifica dei poteri" di tutti gli eletti, ma solamente di esprimere il proprio parere sulle operazioni elettorali oggetto di contestazione. I compiti del Consiglio costituzionale, che riguardano unicamente questioni di tipo contenzioso sono meno ampi per le elezioni legislative rispetto alle elezioni presidenziali e ai referendum, dove il consiglio costituzionale non solo deve emettere dichiarazioni sui contenziosi ma deve anche controllare la regolarità delle operazioni elettorali e proclamarne i risultati.
-1. La richiesta Deve emanare da un elettore della circoscrizione o da un candidato che non sia un rappresentante dello Stato o una associazione. Deve essere inviata nei "dieci giorni che seguono la proclamazione dei risultati dello scrutinio", al Segretariato generale del Consiglio costituzionale, al prefetto, o al rappresentante dello Stato per i Territori d’Oltre-Mare. La richiesta deve inoltre precisare i mezzi di annullamento avocati; in genere vengono tratti dalle clausole incluse nella propaganda elettorale. La richiesta non ha effetto sospensivo e non ostacola l’esercizio del mandato. Fin quando il Consiglio costituzionale non ha deliberato, l’applicazione delle regole relative alle incompatibilità e alle limitazioni di cumulo dei mandati viene differita. Il regolamento del contenzioso elettorale non è limitato nel tempo. -2. L’importanza della decisione L'articolo 41 dell’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 riguardante la legge organica relativa al Consiglio costituzionale prevede due tipi di decisioni nel caso di contestazione di un’elezione. Il Consiglio costituzionale puo’ annullare l’elezione contestata o correggere la proclamazione fatta dalla commissione di censimento e proclamare il candidato che è stato regolarmente eletto. Ma il Consiglio costituzionale non ha mai utilizzato la facoltà che gli è propria ossia sostituire il candidato eletto con un altro. Senza dover annullare o sostituire, il Consiglio puo’ limitarsi semplicemente a rettificare i risultati. § 3. LA CESSAZIONE DEL MANDATO Le cause di cessazione del mandato in corso di legislatura sono: Il decesso: in seguito al decesso di un deputato, il Ministro dell’Interno invia al Presidente dell’Assemblea, una lettera in cui viene indicato che il seggio è vacante e allo stesso tempo puo’, eventualmente indicare il nome della persona che dovrebbe sostituire il parlamentare deceduto. L'accettazione di funzioni incompatibili, come funzioni di tipo governativo o un incarico di membro del Consiglio costituzionale. Un parlamentare nominato membro del governo accetta automaticamente l’incarico a meno di rinunciare entro un mese dalla nomina (articolo L.O. 153 del codice elettorale). In questo lasso di tempo, non puo’ partecipare ad alcun scrutinio. In caso di nomina al Consiglio costituzionale, i tempi per l’accettazione dell’incarico sono di otto giorni (articolo L.O. 152). La proroga, oltre i sei mesi, di un incarico temporaneo affidato dal Governo. Il seggio è considerato vacante nel momento in cui viene deciso di prorogare l’incarico (articolo L.O. 144). L'annullamento di una elezione pronunciato dal Consiglio costituzionale, che prende effetto dalla notifica della decisione dell’Assemblea. La dimissione volontaria, che puo’ aver effetto solo per un deputato la cui elezione non è stata contestata. La revoca constatata dal Consiglio costituzionale, adito dall’Ufficio Presidenza dell’Assemblea o dal Guardasigilli, quando una causa d’ineligibilità sopravviene posteriormente all’elezione (articolo L.O. 136). La dimissione d’ufficio pronunciata dal Consiglio costituzionale su richiesta dell’Ufficio presidenza dell’Assemblea o del Guardasigilli, in applicazione delle norme sull’incompatibilità parlamentare (articolo L.O. 151). Il Consiglio costituzionale dichiara, anche, dimissionario d’ufficio un candidato che è stato eletto e che abbia omesso di aver depositato la propria dichiarazione patrimoniale o il proprio conto di campagna elettorale o che abbia superato il tetto delle spese elettorali (articoli O. 128, L.O. 135-1 e L.O. 136-1). L'elezione di un deputato al Senato. Tuttavia, in caso di contestazione, il seggio vacante è proclamato solo dopo una decisione del Consiglio costituzionale che ne confermi l’elezione. In caso di annullamento dell’elezione, viene ripristinato il dato iniziale. Quando un seggio rimane vacante, viene attribuito tramite un’elezione parziale. Si fa eccezione alla regola in due casi: non si procede a nessuna elezione parziale nei dodici mesi che precedono lo scioglimento dei poteri della Camera (articolo L.O. 178, comma 2); quando, soluzione già menzionata, c’è una sostituzione con un supplente (in caso di decesso, nomina ad una funzione ministeriale o al consiglio costituzionale, prolungamento di un incarico temporaneo affidato dal Governo al di là di sei mesi). § 4. IL FINANZIAMENTO E IL CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI Il finanziamento delle campagne elettorali, come quello dei partiti, viene definito da una legislazione che è andata man mano rafforzandosi (*). -1. I divieti La legge vieta alcuni tipi di spese elettorali. Quella dell’11 marzo 1988 ha proibito la pubblicità politica alla radio e alla televisione. La legge del 15 gennaio 1990, relativa alla limitazione delle spese elettorali e al chiarimento del finanziamento delle attività politiche, ha vietato per i tre mesi che precedono l’elezione "l'utilizzo a fini di propaganda di qualunque tipo di pubblicità commerciale a mezzo stampa o con qualunque mezzo di comunicazione audiovisiva" (articolo L.52-1 del codice elettorale). Stesso dicasi per il marketing telematico o telefonico (articolo L.50-1). -2. Le spese Per quanto riguarda le elezioni legislative, queste comportano in primo luogo le spese di propaganda. Vengono finanziate direttamente dallo Stato (costo della carta, stampa dei bollettini di voto e dei poster, spese di affissione). Il tetto delle spese è fissato a 38.000 € maggiorati di 0,15 € per abitante della circoscrizione. Questo tetto è attualizzato ogni tre anni per prendere in considerazione l’evoluzione del costo della vita: è stato moltiplicato per un coefficiente dell’1,12 per decreto no 2002-350 del 14 marzo 2002. -3. Le entrate - il finanziamento privato La legge del 19 gennaio 1995 relativa al finanziamento della vita politica ha vietato di ricevere doni dalle persone morali (ossia essenzialmente delle imprese). I doni delle persone fisiche hanno un tetto di 4 600 €, qualunque dono di una somma superiore a 150 € deve essere effettuato con un pagamento tramite assegno. Inoltre, la somma globale dei doni in contanti deve essere inferiore o uguale al quinto del tetto delle spese autorizzate. - Il finanziamento pubblico La legge dell’11 marzo 1988 ha aggiunto al rimborso tradizionale delle spese di campagna da parte dello Stato, anche un rimborso forfettario. Questo era stato fissato nel 1988, al 10 % della somma delle spese elettorali. Per compensare gli effetti derivanti dal divieto di finanziamento da parte delle persone morali, la legge del 19 gennaio 1995 ha portato il rimborso al 50 % del tetto. Per aver diritto al rimborso, bisogna aver ottenuto almeno il 5 % dei suffragi espressi al primo turno di scrutinio. Sono esclusi dal rimborso, a parte i candidati che non hanno ottenuto questo 5 %: coloro che hanno superato il tetto; coloro che non hanno rispettato le regole relative al conto di campagna (vedi qui di seguito); coloro il cui conto è stato respinto; coloro che non hanno depositato nonostante fossero obbligati la loro dichiarazione patrimoniale. -4. L'obbligo della tenuta di un conto campagna elettorale Ogni candidato è tenuto a redigere un conto di campagna, che indica per tipologia tutte le entrate e le spese effettuate per se stesso o da parte sua durante l’anno che precede l’elezione. Per raccogliere i fondi in previsione del finanziamento della propria campagna, il candidato designa un mandatario finanziario unico che apre un conto bancario o postale che centralizza tutte le operazioni finanziarie della campagna nelle condizioni precisate dall’ordinanza n° 2003-1165 dell’8 dicembre 2003 che porta ad una semplificazione amministrativa in materia elettorale. Il conto campagna elettorale dei candidati eletti e dei non eletti viene trasmesso entro due mesi alla commissione nazionale dei conti di campagna e dei finanziamenti politici, che si pronuncia nei sei mesi. Questa approva, respinge o riforma il conto. Sono previsti tre tipi di sanzioni: pecunaria (non rimborso da parte dello stato della parte rimborsabile) ; penale (multa); elettorale. In quest’ultimo caso, il candidato eletto deputato perde il suo seggio ed è dichiarato ineleggibile per un anno dal Consiglio costituzionale se quest’ultimo, su richiesta della Commissione nazionale dei conti di campagna, constata che non ha presentato il suo conto di campagna o che questo conto è stato respinto giustamente dalla Commissione. Il Consiglio dichiara ineleggibile, per la stessa durata i candidati che avessero superato il tetto massimo delle spese elettorali (legge organica del 10 maggio 1990). -5. La dichiarazione patrimoniale Ai sensi dell’articolo L.O. 135-1, introdotto nel codice elettorale da una legge organica dell’ 11 marzo 1988, modificata da un’altra legge organica del 19 gennaio 1995, ogni deputato dichiarato eletto deve redigere una dichiarazione di situazione patrimoniale, certificata sull’onore esatta e sincera, riguardante la totalità dei suoi beni personali e eventualmenti quelli in comunità o i beni definiti indivisi in applicazione dell’articolo 1538 del codice civile, ossia tutti i beni sui quali il dichiarante ha un potere di amministrazione, d’uso e di libera disposizione congiunta. Una prima dichiarazione deve essere depositata dal deputato presso la Commissione per la trasparenza finanziaria della vita politica nei due mesi che seguono l’inizio del suo mandato. Una nuova dichiarazione deve essere depositata prima possibile e massimo entro un mese dalla scadenza del mandato del deputato o, in caso di scioglimento dell’Assemblea o di cessazione del mandato del deputato per una causa che non sia il decesso, nei due mesi che seguono la fine del suo mandato. Tuttavia, questa nuova dichiarazione non viene richiesta se l’interessato ha già depositato, ad altro titolo, una dichiarazione sulla nuova situazione patrimoniale da meno di sei mesi. La Commissione per la trasparenza finanziaria della vita politica adisce l’Ufficio dell’Assemblea nazionale per segnalare qualunque caso di deputato che non avesse ottemperato all’obbligo di depositare una delle due dichiarazioni patrimoniali previste ai sensi dell’articolo L.O. 135-1. Il Consiglio costituzionale, adito dall’Ufficio presidenza dell’Assemblea nazionale, constata, eventualmente, l’ineleggibilità -sanzione che, in applicazione dell’articolo L.O. 128, è della durata di un anno- e, con la stessa decisione, dichiara, laddove necessario, che il deputato viene dimesso d’ufficio. Nel caso in cui la Commissione rilevi, dopo aver permesso all’interessato di presentare le proprie osservazioni, delle evoluzioni patrimoniali per le quali non dispone di alcuna spiegazione, questa trasmetterà il caso alla procura. o-o-o Dal 1871 al 1940, le elezioni legislative furono l’unica espressione della volontà popolare. Dal 1958 in poi hanno coesistito con altri due modi di consultazione del suffragio universale: il referendum (che puo’ essere costituente o legislativo) e l’elezione del presidente della Repubblica (dal 1965). E’ per questa ragione che l’intero corpo elettorale puo’ esprimersi in varie occasioni a livello nazionale. In caso di elezione presidenziale o di referendum durante un periodo di sessione, i lavori parlamentari sono in genere sospesi in modo che i deputati possano partecipare alla campagna che precede il voto. -1. L'inviolabilità "L'inviolabilità non costituisce un privilegio personale di cui godono i parlamentari, ma una protezione assicurata al Parlamento per garantirne il buon funzionamento, che altrimenti rischierebbe di essere ostacolato da azioni giudiziarie avviate abusivamente contro i suoi membri dall’esecutivo o da privati." Le motivazioni del progetto di revisione costituzionale adottato dal Congresso il 31 luglio 1995, nonostante riprendano la ragion d’essere dell’inviolabilità parlamentare, constatano allo stesso tempo che questa « va contro il principio di uguaglianza di fronte alla legge ». E’ stato quindi necessario apportare delle modifiche e prendere in considerazione la procedura di controllo giudiziario (istituita nel 1970, quindi posteriormente alla Costituzione del 1958) e tutti i provvedimenti restrittivi della libertà che essa comporta;. Questo è stato oggetto della revisione costituzionale del 4 agosto 1995, che ha modificato l’articolo 26 della Costituzione facendo prevalere le regole seguenti: - è sempre possibile intentare azioni in giustizia anche quando il parlamento è in sessione; - qualunque misura di arresto, privativa o restrittiva della libertà viene presentata per autorizzazione all’Ufficio dell’Assemblea la quale non ha il compito di giudicare il deputato in causa ma solamente deliberare sul carattere di serietà, lealtà e sincerità della domanda che gli viene presentata" ; - l’autorizzazione dell’Ufficio Presidenza non è richiesta quando il reato o l’atto illecito sono flagranti anche in caso di condanna definitiva L’Assemblea puo’ decidere la sospensione della detenzione o dei provvedimenti privativi e restrittivi della libertà o delle azioni intentate contro uno dei suoi membri. L'effetto della sospensione è limitato alla durata della sessione nel corso della quale viene decisa. -2. L'irresponsabilità Contrariamente a quello dell’inviolabilità, il regime dell’irresponsabilità del 1958 non ha subito modifiche. "nessun membro del Parlamento puo’ essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato in seguito a opinioni espresse o voti emessi nell’esercizio delle proprie funzioni" (Articolo 26, comma primo, della Costituzione). Il principio di base di questa immunità è di garantire la libertà di espressione dei parlamentari. Ecco perché è perenne, va al di là della scadenza del mandato e copre ogni atto della funzione parlamentare (i rapporti, i discorsi, i voti) ma unicamente questi ed esclude gli atti e le parole che non sono associate all’esercizio diretto di questa funzione. D'altronde, l’irresponsabilità non puo’ estendersi agli atti compiuti da un deputato nell’ambito di una missione affidata dal Governo (Decisione del Consiglio costituzionale n° 89-262 del 7 novembre 1989). L'irresponsabilità protegge il parlamentare sia contro i procedimenti civili che contro quelli penali. L’incompatibilità è una modalità di protezione del mandato parlamentare che a differenza dell’inelegibilità, si applica dopo l’elezione, e non prima di questa. Colui che non è eleggibile non puo’ essere candidato; " mentre si puo’ essere eletti anche se colpiti da incompatibilità. L’incompatibilità, la cui portata è quindi solo relativa, impone entro breve termine una scelta tra il mandato e l’attività dichiarata incompatibile o dal deputato stesso o dalle istanze competenti. -1. L’incompatibilità con un’attività pubblica. · Le attività istituzionali Il mandato parlamentare è prima di tutto incompatibile con le funzioni di Presidente della Repubblica –anche se nessun testo lo prevede-, di membro del Governo, di consigliere costituzionale, di membro del Consiglio economico e sociale. Per giustificare è stato chiamato in causa il principio della separazione dei poteri. Esso viene temporaneamente accantonato per le missioni temporanee affidate dal governo ai deputati in virtù dell’articolo L.O. 144 del codice elettorale: perchè non venga sviata la regola dell’incompatibilità, queste missioni non devono avere una durata oltre i sei mesi; in caso di prolungamento, il Presidente dell’Assemblea prende atto della cessazione del mandato. · Le funzioni pubbliche non elettive L’incompatibilità tra il mandato parlamentare e le funzioni pubbliche non elettive si spiega risalendo al periodo dei deputati funzionari della Monarchia di Luglio la cui carriera dipendeva dal Governo che avrebbero dovuto controllare. L’incompatibilità è stata estesa alle funzioni di direzione e di consiglio nelle imprese e negli stabilimenti pubblici. La principale eccezione riguarda i professori dell’insegnamento superiore, categoria di agenti pubblici che è esente dal sospetto di dipendenza rispetto al potere politico. Il funzionario divenuto parlamentare è messo in posizione di distacco. Continua durante il suo mandato, ad acquisire i diritti alla pensione e degli scatti di anzianità. -2. I casi di incompatibilità con attività private. Al contrario delle funzioni pubbliche, le attività private sono in linea di massima compatibili con il mandato parlamentare. Sono stati previsti dei limiti: in particolare il cumulo dei mandati non è possibile con funzioni di responsabilità esercitate nelle società, istituti, imprese che abbiano legami finanziari (sovvenzioni, garanzie d’interesse, appello al risparmio) con persone pubbliche. Lo stesso dicasi per le società che hanno attività immobiliari. E’ inoltre vietato per un parlamentare lasciar apparire il proprio nome e la propria funzione in una pubblicità relativa ad una impresa finanziaria, industriale o commerciale o se è avvocato occuparsi di cause o consulenze che riguardino le società menzionate sopra. Per le stesse ragioni, l’avvocato-deputato non puo’ agire in penale contro lo Stato. -3. Le sanzioni. Il deputato che si trovi al momento della propria elezione in una situazione di incompatibilità deve scegliere tra il proprio mandato e l’attività incompatibile, entro un lasso di tempo che, è fissato in genere, a trenta giorni. Deve inoltre portare a conoscenza entro gli stessi termini qualunque attività professionale o di interesse generale che intende conservare. L’ufficio dell’Assemblea nazionale si pronuncia sulla compatibilità di questa attività con il mandato. In corso di mandato, l’ufficio presidenza deve anche essere adito per qualunque modifica che riguardi la situazione del deputato rispetto alle regole sull’incompatibilità. Se sussistesse un dubbio, o in caso di controversia, il Consiglio costituzionale viene adito dall’Ufficio Presidenza, ossia dal Ministro della Giustizia, o dal parlamentare stesso. E’ il Consiglio ad avere la sovranità della decisione. Se pronuncia un verdetto d’incompatibilità, l’interessato deve regolarizzare la propria situazione nei trenta giorni che seguono la notifica della decisione; altrimenti, viene destituito d’ufficio dal mandato dal Consiglio costituzionale. § 3 – LIMITE NEL CUMULO DEI MANDATI Il cumulo del mandato parlamentare con uno o vari mandati locali è sempre stato praticato in Francia. Dal 1958 in poi questa prassi si era fortemente estesa. Con due leggi del 30 dicembre 1985 è stato istituito un quadro legislativo per ridurre le situazioni di cumulo dei mandati, in seguito modificato e rafforzato da due leggi di cui una organica del 5 aprile 2000. Il testo di legge indica il principio di incompatibilità dei mandati del deputato (e del senatore) e di membro del Parlamento europeo. Il mandato di deputato è incompatibile con l’esercizio di più di uno dei mandati elettorali seguenti : consigliere regionale, consigliere generale, consigliere municipale di un comune di almeno 3 500 abitanti, consigliere all’Assemblea di Corsica, consigliere di Parigi. Un deputato che, posteriormente alla sua elezione, ottiene un altro mandato che lo mette in una situazione di cumulo vietato deve, entro trenta giorni, rinunciare ad uno dei mandati ottenuti anteriormente. L’Ufficio Presidenza è l’organo collettivo sul quale vige l’autorità del presidente e il cui compito è la gestione della vita interna e quello di dirigere i lavori dell’Assemblea nazionale. -1. Composizione (composizione attuale) L’Ufficio Presidenza comprende 22 membri: Il Presidente; 6 vice-presidenti; 3 questori; 12 segretari. Il Presidente (vedi qui di seguito), che veniva rieletto annualmente dal 1875 al 1958, viene ora eletto per la durata della legislatura (articolo 32 della Costituzione). Tutti gli altri membri sono eletti ogni anno all’apertura della sessione ordinaria, in ottobre. Secondo l’articolo 10, comma 2, del Regolamento dell’Assemblea nazionale, la composizione dell’Ufficio presidenza deve cercare di " riflettere al massimo (…) la configurazione politica dell’Assemblea ", senza che venga richiesta una proporzionalità rigorosa. Quando vi sono tante candidature per altrettanti seggi, come avviene in genere, la designazione non richiede alcuno scrutinio. -2. Attribuzioni Due di queste sono direttamente definite dalla Costituzione: · l’articolo 26, comma 2, subordina alla propria autorizzazione qualunque misura di arresto o qualunque misura restrittiva della libertà che venga presa contro un deputato. · l’articolo 89, comma 3, prevede che in caso di revisione della Costituzione, l’Ufficio Presidenza del Congresso sia quello dell’Assemblea nazionale. L’Ufficio Presidenza detiene una competenza generale di direzione dell’Assemblea. Ha " tutti i poteri per risolvere (le sue) delibere e per organizzare e dirigere i suoi servizi" (articolo 14, comma primo, del Regolamento). Alcune attribuzioni sono esercitate individualmente: i vice-presidenti fanno le veci e rappresentano il Presidente ; i questori (vedi qui di seguito) sono incaricati della gestione amministrativa e finanziaria; i segretari controllano le operazioni di voto. Collegialmente, spetta all’Ufficio presidenza rappresentare l’Assemblea nelle manifestazioni esterne, di interpretare e di applicare il Regolamento, di risolvere i principali incidenti di seduta, di assicurare la « par condicio » nella comunicazione audiovisiva. L’organizzazione dei servizi e lo statuto del personale sono oggetto di delibere dell’Ufficio presidenza. -3. I comitati dell’Ufficio di presidenza Per preparare alcune decisioni dell’Ufficio di presidenza, è d’uso istituire alcuni comitati nel suo interno. Attualmente esistono sei comitati. Durante la XIIa Legislatura questi riguardavano : - l’applicazione dello statuto del deputato, - la comunicazione, - le attività internazionali, - questioni che riguardano le sedute parlamentari, - l’esame della fattibilità finanziaria delle proposte di legge, - gruppi di studio. Durante la XIIIa Legislatura riguardano : - la comunicazione audiovisiva e la stampa, - l’applicazione dello statuto del deputato, - gruppi di studio e questioni che riguardano le sedute parlamentari, - le attività internazionali, - l'informatica e le nuove tecnologie, - l’esame della fattibilità delle proposte di legge. Ognuno di questi comitati è presieduto da un vice-presidente che fa rapporto di fronte all’Ufficio presidenza delle conclusioni della sua delega. L’Ufficio presidenza si riunisce una volta al mese. Ogni riunione è seguita dalla pubblicazione, nel Feuilleton e sul sito Internet dell’Assemblea, di un resoconto, in parte pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
§ 2 – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE La Costituzione della Quinta Repubblica ha stabilito per il Presidente dell’Assemblea nazionale, la durata, facendolo eleggere per i cinque anni della legislatura (articolo 32 della Costituzione), mentre durante la quarta Repubblica, era eletto all’inizio di ogni sessione annualmente. Se ha perso alcune prerogative –in particolare, durante il periodo ad interim del Presidente della Repubblica, dove ha ceduto il posto al Presidente del Senato – il Presidente dell’Assemblea nazionale ha preso il posto di quest’ultimo alla presidenza del congresso del parlamento a Versailles in caso di revisione della Costituzione. I due Presidenti condividono varie prerogative costituzionali: potere di nomina, diritto di deferire e devono inoltre essere consultati in alcune circostanze. · I due Presidenti nominano ognuno tre membri del Consiglio costituzionale (articolo 56, comma primo, della Costituzione); ognuno di essi designa anche una personalità nominata al Consiglio superiore della magistratura (articolo 65, comma 3, della Costituzione). · I Presidenti hanno la facoltà di adire il Consiglio costituzionale per i testi adottati dal Parlamento prima della loro promulgazione (articolo 61, comma 2, della Costituzione) o di un trattato internazionale che comporti una clausola contraria alla Costituzione (articolo 54 della Costituzione). La quinta Repubblica ha quindi conferito ai presidenti delle Camere un ruolo inedito di difensori della Costituzione, ampliando in tal modo la loro funzione. · I Presidenti delle due assemblee vengono obbligatoriamente consultati in caso di scioglimento delle Camere (articolo 12, comma primo, della Costituzione), quando il Presidente della Repubblica decide di applicare l’articolo 16, o nel caso previsto dall’articolo 28, comma 3, in cui il Primo ministro decide di prolungare il numero di giorni di seduta. Il Presidente dell’Assemblea nazionale è, tra l’altro responsabile della sicurezza interna e esterna dell’Assemblea (articolo 13, comma 2, del Regolamento dell’Assemblea nazionale). Presidente dell’Ufficio Presidenza e della Conferenza dei Presidenti, è l’unico abilitato a " fare le comunicazioni" dell’Assemblea nazionale (articolo 13, comma 3, del Regolamento), in particolare autentificando il risultato delle delibere, redigendo il bilancio di ogni sessione e difendendo le prerogative dell’Assemblea. I PRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA
Dalla prima presidenza di Jean-Sylvain Bailly del 17 giugno 1789, l’Assemblea ha conosciuto 240 personalità che si sono succedute " au perchoir "(il trespolo), per riprendere l’immagine comunemente utilizzata per indicare il banco della presidenza. Questa cifra alta è dovuta alla prassi utilizzata durante le assemblee rivoluzionarie; queste giudicarono utile sostituire il titolare dell’incarico ogni quindici giorni: ed è cosi che l’Assemblea costituente, l’Assemblea legislativa, la Convenzione, il Consiglio dei Cinquecento e il Corpo legislativo hanno visto succedersi per i quindici anni della loro esistenza ben 188 presidenti. Possiamo constatare che durante la Quinta repubblica fu scelta la via opposta : si decise infatti di eleggere il Presidente all’inizio della legislatura per la durata di quest’ultima, ossia, normalmente, per cinque anni. Il Presidente dell’Assemblea, quindi, al quale la Costituzione attribuisce poteri significativi, gode inoltre di una posizione che supera i poteri conferitegli dalle sue funzioni e svolge un ruolo particolare nel funzionamento delle istituzioni. Tra coloro che hanno esercitato questo incarico, esistono molti nomi celebri, tra i quali, a parte Bailly possiamo citare Talleyrand, Siéyès, l’abbate Grégoire, Mirabeau, Condorcet, Danton, Robespierre, Saint-Just, Lazare Carnot, Cambacérès, Chénier, Lucien Bonaparte, Royer-Collard, Gambetta, Edouard Herriot... Dal 1958, la poltrona è stata successivamente occupata da: Jacques Chaban-Delmas (dicembre 1958-giugno 1969), Achille Peretti (giugno 1969-aprile 1973), Edgar Faure (aprile 1973-aprile 1978), Jacques Chaban-Delmas (aprile 1978-maggio 1981), Louis Mermaz (luglio 1981-aprile 1986), Jacques Chaban-Delmas (aprile 1986-maggio 1988), Laurent Fabius (giugno 1988-gennaio 1992), Henri Emmanuelli (gennaio 1992-aprile 1993), Philippe Séguin (aprile 1993-aprile 1997), Laurent Fabius (giugno 1997-marzo 2000), Raymond Forni (29 marzo 2000 - 18 giugno 2002), Jean-Louis Debré (25 giugno 2002 - 4 marzo 2007), Patrick Ollier (2007), Bernard Accoyer (da giugno 2007).
Gli ex-presidenti dell’Assemblea nazionale Nello svolgimento dei dibattiti, il Presidente, o il suo supplente (uno dei vice-presidenti) qualora necessario, svolge un ruolo ben definito all’articolo 52 del Regolamento: " Il presidente apre la seduta, dirige le delibere, fa osservare il regolamento, mantiene l’ordine e in qualunque momento puo’ sospendere o togliere la seduta " I Presidenti incarnano e rappresentano l’Assemblea nazionale all’esterno. Da circa quindici anni circa è aumentata l’importanza delle relazioni internazionali nella loro attività. Ricevono numerose personalità e delegazioni estere. Dal giugno 1993, rifacendosi ad una tradizione interrotta con la visita nel 1919 di Woodrow Wilson, Presidente degli Stati Uniti, i capi di Stato e di governo stranieri sono stati ricevuti non solo all’Hôtel de Lassay e a Palazzo Borbone, ma in aula, dove nessun Presidente della Repubblica francese è entrato dal 1875. La Costituzione del 1958 vieta inoltre al Presidente della Repubblica di rivolgersi direttamente alle assemblee; comunica con esse tramite messaggi che fa leggere ma che non danno luogo ad alcun dibattito (articolo 18). § 3 - LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI La Conferenza dei Presidenti, la cui creazione risale al 1911, interviene principalmente per fissare il calendario dei lavori dell’Assemblea. A differenza dell’Ufficio Presidenza, non è eletta direttamente dai deputati. Ne fanno parte di diritto : il Presidente dell’Assemblea nazionale che convoca " la Conferenza " e la presiede; i sei vice-presidenti; i presidenti delle sei commissioni permanenti e, eventualmente, una commissione speciale ; i presidenti dei gruppi, ai quali è attribuito, in caso di voto, " un numero di voti pari al numero dei deputati del loro gruppo " (articolo 48, comma 7, del Regolamento); ma i voti sono rari in Conferenza dei Presidenti. Partecipa anche il Relatore generale della commissione delle finanze e, dal 1995, il Presidente della Delegazione per l’Unione europea, segno dell’influenza acquisita da questo organismo. Il Governo viene rappresentato da uno dei suoi membri, abitualmente il ministro incaricato delle relazioni con il Parlamento. A prima vista il ruolo della Conferenza, dal 1958 è solo di esecuzione. Nel corso della sua riunione settimanale, " esamina l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea per la settimana in corso e per le settimane seguenti " A questo titolo, riceve tramite il presidente, " le richieste di iscrizione prioritaria all’ordine del giorno " formulate dal Governo (articolo 48, comma 4, del Regolamento). Per il resto, si limita a fare delle proposte " oltre alle discussioni fissate prioritariamente dal Governo ", che fanno parte dell’ordine del giorno integrativo. La revisione costituzionale del 4 agosto 1995 ha previsto una seduta mensile riservata prioritariamente all’ordine del giorno fissato dall’Assemblea. La Conferenza dei Presidenti sceglie la data di queste sedute e fissa la regola della ripartizione per tutti i gruppi politici. Spetta anche alla conferenza fissare la data di discussione delle mozioni di censura quando vengono presentate, e di determinare i tempi di parola nella discussione legislativa e nei dibattiti, insieme alle regole e al calendario dettagliato della " maratona " del bilancio. Inoltre, determina, le sedute settimanali dedicate alle questioni orali, di cui organizza lo svolgimento. La Conferenza decide infine della necessità di organizzare scrutini pubblici " solenni", in base al momento più favorevole per la partecipazione dei deputati (articolo 65, comma primo, del Regolamento). La Conferenza dei presidenti è un luogo d’incontro e di trattativa per i rappresentanti dei gruppi, le commissioni e il Governo rappresentato da uno dei membri, solitamente, il ministro incaricato delle relazioni con il Parlamento. A parte le questioni di ordine del giorno, viene riunita per discutere e risolvere i problemi immediati che posso sussistere nel funzionamento dell’Assemblea, in particolare nell’esercizio della sua funzione deliberativa. A questo riguardo, svolge un ruolo importante per il funzionamento dell’Assemblea e che lo sarà ancora maggiormente in futuro. Il termine e la funzione risalgono al sénatus-consulte del 28 frimaio anno XII (20 dicembre 1803). Dalla Terza Repubblica in poi, ci sono tre Questori. La tradizione vuole che due di essi appartengano alla maggioranza e il terzo all’opposizione. " Sotto la direzione dell’Ufficio Presidenza, si occupano dei servizi finanziari e amministrativi. Senza il loro assenso non si puo’ procedere ad alcuna nuova spesa " (articolo 15, comma primo, del Regolamento). L’Assemblea nazionale li nomina all’inizio di ogni legislatura e come per gli altri membri dell’Ufficio presidenza, vengono rinnovati ogni anno ad ottobre, all’apertura della sessione (articolo 10, comma primo, del Regolamento). I tre Questori assumono collegialmente l’onere della gestione amministrativa e finanziaria dell’Assemblea. La direzione del personale, il materiale, il parco auto, gli immobili, i ristoranti e il bar, i sistemi di previdenza sociale, le pensioni… fanno parte delle loro competenze. Il ruolo è particolarmente importante nel campo del bilancio: preparano e stabiliscono il bilancio dell’Assemblea – in una formazione dove sono presenti insieme ai questori del Senato e sotto la presidenza di un Presidente della Camera alla Corte dei Conti-; sono loro che autorizzano le spese. Conseguenza dell’autonomia finanziaria delle assemblee : i Questori autorizzano le spese senza essere soggetti ad alcun visto da parte del controllore finanziario, funzionario del potere esecutivo. Su delega del Presidente, i Questori sono responsabili del Palazzo Borbone. A questo proposito, organizzano e controllano le modalità d’accesso e di circolazione nel Palazzo. L’esercizio di questa responsabilità è particolarmente delicato, vista la politica di " porte aperte" condotta dall’Assemblea in questi ultimi anni. La Costituzione, all’articolo 4, indica solamente il ruolo dei partiti e dei gruppi politici e non dei gruppi parlamentari, che sono l’espressione organizzata dei partiti in seno all’Assemblea. Alla Camera dei deputati i gruppi esistono dal 1910. Oggi, il Regolamento, che dedica ad essi un capitolo (capitolo V, articoli da 19 a 23), li definisce come un insieme di deputati riuniti intorno ad " affinità politiche". Per costituire un gruppo, bisogna ottemperare a due condizioni : riunire un numero minimo di deputati, fissato a 30 nel 1959, poi a 20 nel 1988; accompagnare la creazione con una dichiarazione " dichiarazione politica " firmata dai membri che aderiscono al gruppo e presentata dal presidente da loro prescelto. All’inizio di ogni legislatura, dopo la costituzione dei gruppi, il presidente dell’Assemblea riunisce i loro presidenti per procedere alla divisione della Sala delle sedute in tanti settori quanti sono i gruppi costituiti. I gruppi definiscono liberamente la loro organizzazione, la loro procedura di riunione e di voto, il loro regolamento interno. Dispongono di locali e di un segretariato. Le loro attribuzioni e i loro poteri si sono ampliati e allo stesso tempo, a seconda dei partiti e in misura diversa è aumentata la disciplina di partito. E’ cosi che il ruolo dei gruppi si manifesta in numerosi campi che riguardano l’organizzazione e il funzionamento dell’Assemblea; Per alcune nomine viene presa in considerazione l’importanza numerica di ogni gruppo (Ufficio Presidenza, commissioni, delegazioni e uffici parlamentari). Stesso dicasi per l’attribuzione dei tempi di parola nei dibattiti, la suddivisione delle interrogazioni parlamentari o infine l’espressione delle spiegazioni di voto. I presidenti dei gruppi, che sono membri di diritto della Conferenza dei Presidenti –all’interno della quale dispongono in caso di voto, di un numero di voti pari al numero di membri del gruppo che presiedono – dispongono inoltre di un grande numero di prerogative nello svolgimento della procedura legislativa e la tenuta di una seduta pubblica. Possono ad esempio, chiedere loro stessi o tramite un membro designato specialmente a questo riguardo, una sospensione di seduta o uno scrutinio pubblico. Possono anche chiedere la verifica del quorum, ma questo diritto deve essere esercitato personalmente. Dispongono di poteri d’iniziativa per l’iscrizione all’ordine del giorno di alcuni testi: risoluzioni che tendono alla creazione di commissioni di studio oppure progetti di atti comunitari, proposte di leggi discusse nell’ambito di sedute mensili d’iniziativa parlamentare. § 6 – LE COMMISSIONI E LE DELEGAZIONI PARLAMENTARI (Vedi Seconda parte, I, § 2 : < text-decoration: underline; text-underline: single" -1. L’intervento delle commissioni e Terza parte, II, § 2 e III)
L’ASSEMBLEA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Se, nelle nostre istituzioni, il ruolo principale in materia di attività internazionali viene impartito all’esecutivo rimane comunque un margine di manovra per un intervento delle Assemblee, in particolare attraverso quella che si definisce a volte come, " la diplomazia parlamentare". Il loro ruolo in questo campo è aumentato negli ultimi anni. L’Assemblea interviene prima di tutto nell’ambito delle sue competenze istituzionali: autorizzazione a ratificare i trattati e le convenzioni internazionali (vedi terza parte), discussione dei crediti del ministero della Cooperazione, discussione che prepara il prelievo a vantaggio dell’Unione europea, dibattito organizzato in seguito alle dichiarazioni del Governo sulla politica estera o europea della Francia, sulle quali eventualmente il governo deve rispondere a interrogazioni parlamentari. La Commissione degli affari esteri è in un certo modo delegata dall’Assemblea per seguire tutte le questioni legate alle relazioni internazionali. A questa azione permanente si aggiungono una serie di azioni non permanenti, che dipendono da vari organi dell’Assemblea: il Presidente, spesso riceve i capi di Stato e i capi di Governo all’Hôtel de Lassay, a cui rende visita durante i viaggi ufficiali all’estero, da solo o accompagnato dai membri dell’Ufficio Presidenza ; le commissioni permanenti che attraverso missioni d’informazione, hanno contatti frequenti con i loro omologhi di altri paesi; i gruppi di amicizia che permettono di avere con i membri dei Parlamenti di quasi tutti i paesi esteri, relazioni sistematiche e privilegiate. Esistono tra l’altro assemblee parlamentari internazionali a cui partecipano le delegazioni dell’Assemblea nazionale : Unione interparlamentare, Assemblea parlamentare della Francofonia, Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, dell’Unione dell’Europa occidentale (U.E.O.), dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (O.S.C.E.), dell’organizzazione del Nord Atlantico (NATO). Nel corso degli ultimi anni, si sono sviluppate nuove forme di intervento: azioni di cooperazione interparlamentare –a volte designate con il nome di "ingegneria democratica"- che consistono nel fornire un aiuto tecnico al funzionamento dei Parlamenti che richiedono l’appoggio dell’Assemblea; missioni di osservazione delle elezioni nei paesi esteri, svolte dai membri dell’Ufficio presidenza. |